Voto a domicilio
Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile (ad esempio coloro che siano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), sono ammessi al voto a domicilio.
Entro il 6 maggio 2019 è necessario far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio (con indicazione completa dell'indirizzo), accompagnata da adeguata certificazione medica. L'ufficio elettorale provvede a inoltrare la richiesta alla ASL, che invierà un medico presso l'abitazione dell'elettore per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Se l'esito sarà positivo, l'elettore sarà ammesso al voto a domicilio.
Voto assistito
L'elettore che ha difficoltà a raggiungere la cabina elettorale e/o ad esprimere il proprio voto da solo può chiedere di essere ammesso a votare con un accompagnatore. Se l'impedimento è duraturo, si applica sulla tessera elettorale il timbro AVD. Per chiedere il timbro AVD è necessario presentare il certificato medico attestante l'impossibilità ad esprime personalmente il diritto di voto. Questo certificato è rilasciato dei medici della Asl secondo il calendario consultabile sul sito del Comune.
Gli interessati potranno richiedere l'apposizione di detto timbro presentando la seguente documentazione: documento di identità, tessera elettorale personale rilasciata dal Comune, certificato medico attestante l'impossibilità ad esprime personalmente il diritto di voto.
Chi presenta questo timbro deve essere ammesso a votare con l'accompagnatore (un familiare o un’altra persona liberamente scelta); l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e può accompagnare una sola persona. L'accompagnatore deve accertarsi di avere almeno due spazi vuoti sulla propria tessera elettorale. Il presidente della sezione elettorale può ammettere l'accompagnatore anche per l'elettore che non ha il timbro ma il cui impedimento sia evidente.
Gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito devono esibire il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria "ciechi civili" ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
Fonte: ufficio stampa
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