Nella sentenza si dichiara corretto l’iter amministrativo seguito dal Comune di Calenzano, in quanto sia la Regione Toscana che la Città Metropolitana di Firenze e poi la Commissione Europea, cui è stato fatto ricorso, hanno dato parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza (relativa agli impatti su flora e fauna) postuma, basandosi sulla possibilità di ricostruire gli effetti ambientali precedenti.
La Valutazione di Incidenza si basava infatti sulla tutela di una rara specie di uccelli (ortolano) presente nella zona ed è stato definito che la sua nidificazione non viene disturbata dalle attività del poligono. Sono questi i motivi per cui viene meno l’interesse pubblico all’annullamento del permesso a costruire.
Il TAR ha infine respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da Federcaccia, valutando il pagamento al 50% delle spese processuali.
Il poligono quindi ha la possibilità di continuare legittimamente la propria attività. Sarà cura dell’Amministrazione, attraverso i propri uffici e Arpat, monitorare l’inquinamento acustico della struttura sportiva per tutelare i residenti nella zona.
Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa
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