Comitato per la Rsa di San Miniato: "Forti critiche sulla nomina di un commissario"

Abbiamo letto il decreto con il quale il Sindaco ha nominato il Dott. Paolo Profeti commissario dell’ASP Del Campana Guazzesi.

Non ci esprimiamo sul nominativo del prescelto per il semplice motivo che non lo conosciamo; pur tuttavia il fatto che sia dipendente di una cooperativa (la Sarah di Prato) che, direttamente o indirettamente, gestisce già ora ben cinque R.S.A., oltre alle considerazioni elencate di seguito, ci inducono a pensare quale sia l’approdo privatistico verso cui condurrà la nostra casa di riposo.

Esprimiamo invece forti critiche sul merito, sul contenuto e sulla legittimità del provvedimento.

Innanzi tutto non possiamo non rilevare che appare del tutto evidente che la sua bozza è stata scritta da qualcuno estraneo all’Amministrazione comunale, quindi assolutamente non partecipe delle discussioni che in questi mesi si sono svolte, anche in sedi istituzionali, su questo argomento, che non era a conoscenza (o che ha volutamente non tenuto conto) degli atti approvati anche recentemente dagli organi dell’Amministrazione, mentre aveva invece come riferimento un contesto normativo e geografico del tutto estraneo alla realtà sanminiatese.

Infatti il decreto ed il relativo allegato:

• non contiene alcun riferimento, neppure di carattere incidentale, alla mozione approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 17 marzo u.s. ed a i suoi contenuti;

• non riporta nessuno degli indirizzi circa i provvedimenti da assumere per superare l’attuale momento di difficoltà finanziaria dell’ASP approvati in quella circostanza dal Consiglio comunale e neppure quelli contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.2.2023

• lascia quindi al commissario piena libertà di azione circa la possibilità operare, nell’espletamento del proprio operato, anche in difformità delle volontà espresse dagli organi democraticamente eletti dell’Amministrazione comunale;

• in nessuna parte del provvedimento viene citato, quale elemento essenziale del piano di adeguamento che il commissario è chiamato a predisporre, il contributo straordinario che dovrebbe erogare il Comune (semplice dimenticanza?);

• si limita ad indicare, come motivo di risoluzione dell’incarico, unicamente l’inosservanza di quei principi normativi e di quelle disposizioni di legge, nazionale o regionale, a cui deve attendersi qualsiasi persona che opera all’interno di un ente pubblico;

• in ultimo, la determinazione del compenso è stata fatta “a mente dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 150/2020, per come convertito nella legge n. 181/2020”, contenente “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria [???!!!]”

 

Nel merito del contenuto del provvedimento:

• è gravissima la volontaria omissione di ogni riferimento al divieto di pervenire a forme di cessione del ramo d’azienda ed al venir meno della gestione pubblica della struttura;

• la mancata indicazione di puntuali indirizzi cui il Commissario dovrà attenersi nella predisposizione del piano di adeguamento, costituisce palese inottemperanza di quel compito d’indirizzo che la L.R. n. 43 attribuisce esplicitamente al Comune (art. 14, comma 2, lett. b). oltre a rendere a dir poco problematica, non fosse altro da un punto di vista giuridico, il controllo in progress del suo operato da parte del Sindaco e della Giunta Comunale (e perché non anche del Consiglio?);

• per la stessa ragione appare ancor più problematica l’eventuale risoluzione del contratto del Commissario dal momento che la norma di legge a tal fine richiamata, ovvero l’art. 2, comma 5, del Dlgs n. 171/2016 (ammesso che si applicabile al caso di specie, dal momento che si riferisce alla dirigenza sanitaria) indica, tra le cause che la possono determinare, proprio il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;

• grosse perplessità suscita infine l’art. 5 del contratto, perché da una parte contiene un ovvio riferimento agli obblighi di riservatezza cui sono chiamati tutti i dipendenti pubblici, dall’altra contiene un divieto di dare informazioni e comunicazione di qualsiasi tipo relative ai “provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura” abbia adottato, che è in evidente contrasto con le disposizioni in materia trasparenza ed accesso civico agli atti amministtrativi di cui al Dlgs n. 33 del 2013 (tra l’altro, proprio l’art. 2, comma 5, del Dlgs n. 171/2016 indica, tra le causa di risoluzione contrattuale, proprio il mancato rispetto delle predette norme).

In ultimo, ma non certo per importanza, si evidenziano i palesi vizi di illegittimità dell’atto in questione.

La nomina del commissario viene fatta “ai sensi dell’art. 14 co. 5 della Legge Regionale n. 43/2004”.

Tale norma prevede la possibilità per il Comune di “sciogliere, previa diffida, gli organi dell'azienda e nominare un commissario qualora:

• gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento,

• o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale

• ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo,

• nonché in caso di accertata pro tratta inattività dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

Gli organi dell'azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento”.

 

Ebbene:

• il Consiglio d’Amministrazione dell’ASP Del Campana Guazzesi non è stato sciolto, si è solo dimesso. Di conseguenza, ai sensi della citata norma, manca del tutto il presupposto giuridico per cui si possa procedere, in sostituzione del CdA, alla nomina di un commissario;

• nell’ASP Del Campana Guazzesi, non si erano verificate (e nel decreto del Sindaco non sono ovviamente citate) nessuna delle quattro circostanze indicate dalla legge per poter procedere allo scioglimento del CdA ed alla conseguente nomina di un commissario;

• in base alla predetta norma il Sindaco era invece obbligato, “entro novanta giorni dallo scioglimento” (e/o dalle sue dimissioni) a ricostituire “gli organi dell’azienda” ovvero un nuovo Consiglio d’Amministrazione. In spregio alla legge, non l’ha fatto, né, nel decreto di cui trattasi, ha motivato, come invece prescrive l’art. 3 della legge n. 241/90, le ragioni di tale mancata ricostituzione;

• in ultimo, nello schema di contratto allegato al decreto in questione, implicitamente all’art. 4 e più esplicitamente all’art. 3, si attribuiscono al Commissario anche i compiti che la

legge e lo statuto dell’ASP attribuiscono al Direttore, esautorando di fatto, senza che il Sindaco abbia l’autorità ed il diritto di farlo, la persona che finora, in un momento così difficile nell’ultra secolare vita della casa di riposo, ha continuato a svolgere, con professionalità e onestà intellettuale, il proprio lavoro.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che i provvedimenti adottati da una figura la cui nomina è illegittima, saranno ope legis nulli a tutti gli effetti, il Comitato, fin dai prossimi giorni, si propone:

a) di richiedere al Sindaco di San Miniato la revoca, in autotutela, del proprio decreto n. 4 del 28.03.2023 al fine di evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare all’ASP Del Campana Guazzesi, dal perdurare di una situazione di illegale nomina del proprio rappresentante legale e di conseguente nullità di tutti gli atti da questi adottati;

b) di richiedere alla Regione Toscana, per quanto di sua competenza, di intervenire al fine di porre rimedio alla grave situazione in cui si verrebbe a trovare l’ASP Del Campana Guazzesi a causa del citato decreto del Sindaco di San Miniato;

c) di adire, in assenza dei provvedenti di cui ai precedenti punti a) e b), ricorso amministrativo al TAR, per chiedere in primis la sospensione e quindi l’annullamento del predetto provvedimento.

Il Comitato permanente

per la salvezza

e la salvaguardia della gestione pubblica

della Casa di Riposo di San Miniato

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