Alpe di Poti, scoperta attività abusiva per la produzione di cippato di legno

Nei giorni scorsi i carabinieri della Procura di Arezzo hanno sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza un imposto temporaneo per la movimentazione del legname all’interno del quale due Società specializzate in utilizzazioni boschive operanti nell’Alpe di Poti avevano allestito una unità locale adibita alla produzione industriale del cippato di legno in assenza di qualsivoglia autorizzazione; tant’è che molti residenti della zona avevano lamentato emissioni diffuse e sonore in danno di civili abitazioni evitabili solo in presenza di attività lecite.

In particolare i militari coadiuvati dal Dipartimento Arpat di Arezzo dopo aver constatato che una superficie a fondo naturale di circa 22.000 metri quadrati posta in corrispondenza di un noto albergo della zona che doveva essere deputata alla sola ricezione e movimentazione del legname derivante da utilizzazioni boschive di superfici poste nelle vicinanze , era stata invece trasformata in un vero e proprio ciclo produttivo industriale per la produzione del cippato di legno mediante la realizzazione a terra di stoccaggi di migliaia di metri cubi dello stesso con impiego di 4 veicoli professionali e operai in attività, ha interrotto qualsivoglia operazione apponendo i sigilli sull’intera superficie e su quanto contenuto all’interno della stessa.

Il Giudice per le indagini preliminari, con proprio provvedimento di data 27.07.2022, convalidava il sequestro preventivo d’iniziativa dalla P.G. ritenendo sussistenti i reati ipotizzati che vanno dalla illecita gestione di rifiuti, alle emissioni non autorizzate fino alla dispersione sul suolo di rifiuti liquidi.

In particolare lo stesso Giudice ha ritenuto che la raccolta, lo stoccaggio e la trasformazione (cippatura) del legno, eseguita con mezzi professionali costituisse una attività industriale non autorizzata dalla Legge forestale regionale che consente gli imposti temporanei o permanenti per la sola ricezione di legname pronto per la vendita o per il carico su camion e non per la sua destinazione ad una lavorazione industriale; ma non solo - perché prosegue il Giudice – non può trovare applicazione, nel caso di specie, neppure il disposto che consente la gestione del materiale vegetale al di fuori della normativa sui rifiuti dal momento che la lavorazione contestata determinando un pericolo per l’ambiente e per la salute delle persone non permetteva di invocare tale regime di favore. Infatti conclude il Giudice il carattere industriale della lavorazione avrebbe imposto il rilascio di un’autorizzazione e la predisposizione di misure necessarie al contenimento delle emissioni.

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