Carabiniera suicida: la Cassazione sull'annullamento del sequestro di pc e cellulare al giornalista Simone Innocenti

Resa nota la motivazione con la quale la Corte di Cassazione aveva annullato lo scorso 22 gennaio  il decreto di sequestro di tre computer e un telefono cellulare appartenenti a Simone Innocenti, giornalista del Corriere Fiorentino, indagato dalla procura di Firenze per concorso con uno o più pubblici ufficiali di rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio in merito a un articolo del 17 maggio 2024 sul suicidio di un'allieva della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze.

La Suprema Corte ha motivato la sua decisione affermando che la perquisizione era «deliberatamente mirata a disvelare la fonte informativa del giornalista senza alcuna vera ricaduta sulle indagini, che oltre tutto sembrano essersi limitate agli accertamenti, preliminari e funzionali, volti a stabilire che si fosse effettivamente trattato di un suicidio. Tale modus operandi da parte dell'organo requirente non è obiettivamente consentito» alla luce della Costituzione e della legge.

La procura, diretta da Filippo Spiezia, aveva disposto le perquisizioni e il sequestro il 31 luglio scorso. Il giornalista, difeso dall'avvocato Caterina Malavenda, aveva impugnato il decreto, ma il Riesame aveva respinto il ricorso. La Cassazione ha ribaltato tale decisione, richiamando la tutela delle fonti fiduciarie riconosciuta al giornalista dall'articolo 15 della Costituzione e dall'articolo 200 del codice di procedura penale, che prevede che «se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione delle fonti», il giudice, e non il pubblico ministero, «ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Secondo la Cassazione, «deve, dunque, sussistere la necessità di accertare dei fatti costituenti reato, il che non era nel caso di specie, e ricorrere l'evenienza che l'esame testimoniale della fonte riservata costituisca la sola modalità per l'accertamento di quei fatti, anch'essa non riscontrabile nella fattispecie in esame»: «L'eventuale identificazione del pubblico ufficiale responsabile della divulgazione della notizia presunta riservata non avrebbe avuto alcuna incidenza sul fatto da accertare», ovvero le modalità del decesso dell'allieva.

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