Il Tribunale di Pisa ha condannato la USL Toscana Nord Ovest, già USL 6, al risarcimento del danno da responsabilità medica per l’importo di circa 26mila euro per la morte di Romano Posarelli, ucciso nel novembre 2010 dall’amianto a cui è stato esposto durante la sua attività lavorativa nella nello stabilimento Solvay di Rosignano.
Lo conferma l'ONA-Osservatorio Nazionale Amianto. Posarelli, al manifestare dei sintomi nell’estate del 2010, si è rivolto al medico curante che ha cercato di curare il cancro con antibiotici, e solo dopo vari accertamenti in strutture private a pagamento, è emersa la diagnosi di tumore del polmone.
"Adita l’Autorità Giudiziaria ne è scaturito un procedimento penale, poi civile, a carico della Solvay concluso con la condannata del Tribunale di Livorno al risarcimento del danno, pronuncia confermata anche dalla Corte di Appello di Firenze. Il figlio Massimiliano non si è dato per vinto e si è rivolto all’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, per ottenere giustizia a carico dell’Azienda USL 6 Livorno, e poi di USL Toscana Nord Ovest, ottenendo ora la condannata al risarcimento del danno per aver omesso la sorveglianza sanitaria che avrebbe permesso la diagnosi precoce del tumore del polmone che ha ucciso Romano Posarelli, sentenza che dà rilievo al fatto che il malato di cancro sia stato oggetto di cura antibiotica, invece di operazione chirurgica o chemioterapia" informano da Ona.
Una condanna che, ancora Ona, "sancisce il principio che vi deve essere la doverosa attenzione delle USL per i lavoratori esposti ad amianto, con la massima diligenza su esami e terapie".
Il Tribunale di Pisa nella sua motivazione infatti rileva che: «deve però essere valutato il ritardo diagnostico, anche strumentale, da parte del medico di base che non poteva non essere a conoscenza del precedente impiego lavorativo del Posarelli alla Solvay e della sua situazione di ex esposto: il già citato studio del PISLL che aveva convocato Posarelli a visita nel 2000 prevedeva l’informativa al medico curante (cfr. modello di lettera) il cui nome è infatti riportato nella scheda di anamnesi della visita».
Nella stessa sentenza si legge «parte attrice ha fornito la prova delle inadeguate prescrizioni dei farmaci e del ritardo nell’esecuzione degli esami strumentali, quindi del nesso di causalità tra la condotta del medico di base e il peggioramento delle condizioni di Posarelli per inadeguato trattamento della malattia…. deve quindi affermarsi la responsabilità (contrattuale) della struttura sanitaria (cfr. Cass. 14846/2024)».
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