Piante medicinali: nuove regole per il servizio fitosanitario regionale


 Sì unanime, questa mattina, in commissione Sviluppo economico e rurale, presieduta da Gianni Anselmi (Pd), alla disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 19/2021 (che disciplina i controlli ufficiali per garantire l’applicazione delle norme sulla sanità delle piante e le misure di protezione contro gli organismi nocivi per loro) si è reso necessario un nuovo intervento legislativo per allineare le attuali norme regionali alle novità introdotte a livello europeo e statale. In particolare, nella proposta di legge si adeguano le competenze del servizio fitosanitario alla nuova riscrittura delle funzioni; si conforma l’inquadramento del personale tecnico di questo servizio alle nuove figure; si aggiornano le procedure amministrative per l’iscrizione degli operatori al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e si stabilisce l’autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e dei diritti obbligatori degli operatori professionali.

Nell’atto si definiscono le tipologie del personale del servizio fitosanitario regionale che, per adeguarsi a quanto previsto dal decreto legislativo, sono parzialmente diverse rispetto a quelle attuali: ispettori fitosanitari, agenti fitosanitari e assistenti fitosanitari. L’abilitazione si consegue mediante frequenza a corsi di formazione teorici - pratici ed è previsto l’inquadramento in uno specifico profilo regionale e i nominativi del personale sono iscritti nel registro del personale tenuto dal servizio fitosanitario centrale.

Si danno poi indicazioni procedurali agli operatori professionali sull’iscrizione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, i quali presenteranno istanza sullo specifico portale regionale, peraltro già attualmente in uso.

Al servizio fitosanitario compete poi l’accertamento delle violazioni in materia e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente. Le somme introitate con questo articolo sono destinate alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale.

Sui requisiti che il personale fitosanitario deve avere gli agenti siano abilitati con frequenza con esito positivo di corsi di formazione teorico pratici.

Si ricorda che in Toscana, l’organizzazione del servizio fitosanitario e le procedure per la commercializzazione delle piante sono state da lungo tempo disciplinate. La prima legge fu approvata nel 2000 (legge regionale 6 aprile 2000, n. 57). Successivamente, a seguito della sopravvenuta nuova normativa comunitaria e statale, con legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (articolo 22) fu stabilito che dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario, fino ad allora esercitate dall’Agenzia regionale per a protezione ambientale della Toscana (ARPAT), dovessero essere riportate in Regione e fu istituito così il servizio fitosanitario regionale

Fonte: Regione Toscana

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