Le discoteche non sono luoghi sensibili e, dunque, un’apertura di un locale di questo tipo non può essere influenzata dalla presenza di una sala giochi entro il raggio minimo stabilito dalle regole sul "distanziometro". Come riporta agipronews lo stabilisce con una sentenza la quinta sezione del Consiglio di Stato in virtù del ricorso presentato da una società rappresentata dall’avvocato Cino Benelli in merito a una sentenza del Tar Toscana, che aveva impedito l’apertura di una discoteca nel comune di Casciana Terme Lari (PI).
Il Tribunale era partito dal regolamento sui giochi approvato dal Consiglio dell’Unione Valdera a novembre 2018, testo che, come la legge regionale, prevede almeno 500 metri di distanza tra sale gioco e luoghi sensibili, ma opera delle aggiunte alla lista: sportelli postali, biblioteche, musei, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, terminal di autobus, ospedali, ambulatori medici e, appunto, discoteche. Proprio l’Unione Valdera aveva negato l’autorizzazione all’apertura di un "locale di pubblico spettacolo" per l’eccessiva vicinanza a una sala giochi già esistente. Il Consiglio di Stato, riporta agipronews, ritiene "fondato" l’appello presentato dalla società: non sussiste, infatti, la questione sulla distanza, in quanto nel regolamento mette come condizione i 500 metri di distanza per la nuova apertura "di un centro scommesse o di una sala giochi o di una sala giochi, ma nulla dice in ordine ad altre attività commerciali".
Accolta anche l’istanza che contesta l’inserimento delle discoteche nella lista dei luoghi sensibili. Condivisa infatti la posizione dell’appellante, secondo cui le discoteche non sarebbero frequentate solo dai giovani (in quanto soggetti vulnerabili), ma siano più configurabili come "locali di pubblico spettacolo a frequentazione totalmente indifferenziata". Anche se il locale fosse quindi rientrato nell’elenco dei luoghi sensibili, avrebbe potuto aprire a una distanza inferiore a 500 metri da qualsiasi attività di gioco.
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