In una recente decisione del giudice di pace di Pistoia, è stata accolta l'opposizione presentata da un utente di Cireglio, a Pistoia, nei confronti di Publiacqua. Il giudice ha stabilito che le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione non erano dovute e ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 2.500 euro precedentemente notificato al cliente. Inoltre, il gestore, Publiacqua, è stato condannato a rimborsare l'utente per quanto precedentemente corrisposto a tale titolo.
La controversia è sorta quando un cliente, assistito dall'avvocato Sandro Ponziani, ha opposto l'addebito della quota di tariffa relativa alla depurazione, nonostante l'assenza di collegamento tra l'impianto dell'utente e il sistema di depurazione. Publiacqua aveva richiesto questa quota, anche retroattivamente a partire dal 2010, sostenendo che fosse dovuta in base ai propri regolamenti.
Il giudice di pace ha ritenuto che la tariffa per la fognatura fosse giustificata, ma ha accolto l'eccezione sollevata dall'avvocato Ponziani riguardo alla tariffa per la depurazione. Questo perché non è stata fornita da Publiacqua alcuna prova dell'esistenza del servizio di depurazione o del collegamento di quest'ultimo alla fognatura. Il giudice ha sottolineato che le fatture emesse da Publiacqua, essendo documenti unilaterali, devono essere supportate da adeguate prove quando vengono contestate. La documentazione presentata dal gestore è stata considerata priva di valore probatorio poiché proveniva unilateralmente da una delle parti coinvolte e non era stata presentata nei tempi stabiliti. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato non dovuta la quota di tariffa per la depurazione e ha ordinato il rimborso dell'importo precedentemente pagato dall'utente a questo titolo.
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