Il Tribunale ha accertato il diritto del dipendente al pagamento della retribuzione stabilendo che per il periodo di copertura cigs fino al 9/10/22 - autorizzata solo in data 10/3/23 - il pagamento è a carico dell’Inps, condannando invece QF a corrispondere al lavoratore quanto dovuto a titolo retributivo, riconoscendo gli Importi di paga pieni, per il restante periodo.
Questa in sintesi la sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze che oggi si è espresso in merito al ricorso presentato da QF, contro il primo decreto ingiuntivo per il pagamento dello stipendio arretrato a un suo dipendente.
"Smontate una dopo l’altra tutte le argomentazioni di Qf - dichiara la RSU ex-GKN - Le stesse argomentazioni che invece ipnotizzano e tengono ferme un pezzo importante della nostra politica. La nostra mobilitazione, che è socialmente legittima, non si appoggia sulle sentenze di Tribunale per sostenere le proprie ragioni. Noi partiamo da ragionamenti sindacali, sociali e politici. Deve essere frustrante però per quella politica che fa della legalità la propria bandiera, sentirsi dare torto anche dalle sentenze di tribunale".
Fuori dalla legge e dalle norme, così si pone QF e così forse si pone la cassa retroattiva concessa a Borgomeo, in spregio non solo ai lavoratori ex-GKN, ma a tutte le imprese che invece per accedere alla cassa hanno di solito bisogno di fornire evidenze e causali chiare.
La sentenza ristabilisce semplicemente il senso della realtà, come si evince da questi estratti:
“in assenza di un atto di accoglimento della domanda di CIG il datore di lavoro continua ad essere obbligato al pagamento della retribuzione” (…)
“è pacifico che l’attività produttiva (…) sia cessata nel luglio dell’anno 2021 per esclusiva volontà datoriale e non sia stata più ripresa, in attesa della predisposizione e realizzazione di un piano di reindustrializzazione. (…) Deve quindi escludersi che la sospensione della prestazione lavorativa sia addebitabile al lavoratore o sia stata concordata. Non è configurabile nemmeno una situazione di oggettiva impossibilità sopravvenuta in quanto la inutilizzabilità della prestazione da parte del datore di lavoro, per “inagibilità” dello stabilimento di Campi Bisenzio non risulta provata”. Anzi, accerta il Tribunale che risulta provato il contrario, e cioè che lo stabilimento è agibile sulla base della stessa documentazione prodotta in giudizio da QF.
Qf è quindi condannata a pagare gli stipendi dal 9 ottobre 2022 in poi, da quando non ha nessuna copertura di cassa integrazione. "Come già detto prima del 9 ottobre - spiega la RSU - Qf è stata salvata dalla liquidità di cassa immessa dallo Stato, il quale ha di fatto deciso di rimborsare con contributi pubblici Borgomeo, pur non avendo rispettato l’accordo quadro e portato avanti le attività previste dal periodo ponte. Ad oggi Qf continua a trattenere illegittimamente le nostre retribuzioni, e anche le buste paga, il nostro Cud, per impedire di fare valere le nostre ragioni con altri ricorsi per ingiunzione. Da ottobre ad oggi Qf deve pagare interamente tutte le spettanze contrattuali e di legge (mensilità, tredicesima, ferie, tfr, ecc. ecc.)".
Per il 2023 l’azienda non ha aperto nessuna procedura di cassa integrazione sul 2023. "Preferisce passare dalla parte del torto, pur di togliere forme di reddito ai lavoratori" conclude la RSU "E' un assedio che va rotto e va rotto ora, non possiamo aspettare che ogni tribunale ci dia ragione. La piazza di sabato sarà anche per questo, perché la cassa retroattiva è una aberrazione che non può più accadere, perché il ricatto degli stipendi non può passare o sarà un precedente che poi potranno utilizzare per tutte le lotte".
Fonte: Collettivo Gkn Stampa
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