Firmata stamattina dal Sindaco di Montespertoli l'ordinanza finalizzata a limitare il rischio di incendi con conseguenti danni al patrimonio forestale. Alcuni limiti sono già introdotti dal Regolamento forestale della Toscana, in aggiunta sono stati inseriti ulteriori elementi di tutela e obblighi.
Nell'ordinanza è fatto obbligo per:
1. Aree a coltura cerealicola o foraggera
I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
2. Aree boscate e aree rurali di interfaccia urbano-rurale (L.R. 39/00; L.R. 65/14)
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, abitazioni, devono provvedere a proprie spese, a realizzare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio per il periodo di vigenza della presente ordinanza, consistenti negli interventi di rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di incendio e/o pericolo per la pubblica incolumità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione, rimozione di rifiuti e di ogni altro materiale infiammabile) e a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco (da 25 a 50 m) di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. Attività turistiche e ricettive
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento (distanziare le piante/materiale vegetale, intervallare zone piantumate a zone libere), al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.
4. Serbatoi di combustibili
I proprietari/gestori di serbatoi GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, devono mantenere sgombra e priva di vegetazione e materiale combustibile l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
Inoltre è fatto divieto già da oggi accendere fuochi d'artificio lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti” dotati di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici su tutto il territorio comunale, comprese le accensioni già autorizzate ai sensi dell’art. 57 TULPS con revoca delle autorizzazioni già rilasciate.
L'ordinanza ha validità fino al 31 agosto 2022 salvo proroghe. In caso di principi di incendi e fuochi non autorizzati si invitano i cittadini a segnalare al numero 112 (numero unico emergenze).
Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa
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