Il Consiglio di Stato conferma che anche le palestre possono essere luoghi sensibili da cui sale e apparecchi da gioco devono rispettare una distanza minima. La decisione, spiega agipronews, è arrivata con la sentenza che respinge l’appello presentato da un operatore di Prato, a cui la Questura aveva negato la licenza per l’installazione di apparecchi da gioco. Alla base del diniego, il mancato rispetto del "distanziometro" di 500 metri previsto dalla legge regionale, vista l’eccessiva vicinanza di una palestra. I giudici di Palazzo Spada ricordano che già il Tar Toscana aveva correttamente ritenuto la palestra un "centro sportivo" (gruppo incluso dalla legge nell’elenco di spazi off limits), vista l’affiliazione al Coni. «Tale affiliazione, e le caratteristiche fisiche della palestra, caratterizzata da spazi, attrezzi e servizi accessori per l’esercizio di attività sportiva aperto a un numero rilevante di persone, ne fanno una struttura certamente sussumibile, sotto il profilo della “sensibilità”, nella nozione di centro sportivo». Irrilevante, infine, il trasferimento della palestra in un locale vicino a quello precedente: secondo la società ricorrente, lo spostamento della sede configurerebbe una "nuova apertura", in base alla quale dovrebbe trovare applicazione la previsione che applica il divieto solo i centri sportivi già esistenti. Una tesi che però secondo il Collegio «pecca di formalismo»
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