La casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli a seguito di separazione o divorzio, è assimilata all'abitazione principale e quindi esente da Imu. E niente è cambiato, con la disciplina dell’Imu sperimentale rispetto alla disciplina precedente.
Lo ricorda l’assessora al Bilancio Viola Ferroni informando che il Comune di Livorno si attiene all'interpretazione della norma fornita dal MEF nella circolare 1/DF del 18/3/2020.
Nella legge vigente vi è infatti una formulazione diversa da quella presente nella passata normativa legata all'ampliamento della casistica anche alle coppie non coniugate con figli che poteva indurre in equivoci e da qui la necessità del chiarimento da parte del Ministero.
Più in dettaglio la questione sta in questi termini.
L’art. 1 comma 741, lett. d) L.160/2019 (regime di tassazione della casa familiare assegnata seguito di separazione o divorzio) dispone che è assimilata ad abitazione principale e, quindi, esente dall’IMU, “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; “
Il MEF, con circolare n° 1/DF del 18/3/2020, ha affermato che: “Si deve premettere che in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale come da sentenza della Corte di Cassazione 22 marzo 2007 n. 6979.
La differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge (come nella norma precedente), è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale”.
Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina.
Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.
Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa
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