Contributi a fondo perduto per le città d’arte Art 59 DL Rilancio, chiarimento del Comune di Pisa per le zone interessate
Come avevamo chiesto in anticipo nei giorni scorsi sono arrivati i chiarimenti da parte del Comune di Pisa circa l’individuazione degli ambiti territoriali di applicazione delle misure previste dall’ Art. 59 del DL 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203). Infatti il Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’art. 59 del Decreto specifica che tale contributo a fondo perduto è riconosciuto per le attività svolte nelle zone A o equipollenti.
“Ringraziamo il Comune di Pisa – si legge in una nota della CNA di PISA - per la velocità con cui ha apportato il chiarimento, in particolare gli assessori Paolo Pesciatini e Massimo Dringoli che si sono adoperati per rispondere al nostro quesito. In sostanza tuttavia l’Amministrazione Comunale di Pisa ha potuto svolgere una mera ricognizione di quelle che sono le zone considerate come equipollenti al centro storico adottando un criterio di tipo urbanistico-edilizio peraltro già ben individuabile nella disciplina attuale.
Di fatto si riscontra un notevole ampliamento delle attività interessate dal potenziale beneficio e questo è senz’altro positivo.
Ma non possiamo sottacere che questo criterio conduce ad applicare il beneficio stesso a macchia di leopoardo, con numerose situazioni di potenziale iniquità. Ci troveremo infatti di fronte ad attività commerciali ed artigianali che, pur trovandosi una di fronte all’altra o nell’isolato di fianco riceveranno trattamenti diversi. Con una che può ricevere il contributo a fondo perduto, mentre l’altra ne rimane esclusa. Come peraltro avevamo già ipotizzato…… Diamo atto al Comune che ha fatto quello che poteva fare, anche perché dare una chiave di lettura diversa potrebbe esporre a contestazioni e contenziosi. Dovrebbe invece essere evidente che sarebbe necessario fare riferimento al criterio dei flussi turistici, alla densità di attività artigianali e commerciali, alla presenza di pubblico e non ad un criterio, per così dire, di storicità dell’insediamento”. “Abbiamo chiesto che a livello nazionale – si conclude la nota CNA - venga fatta chiarezza sullo spirito e la ratio della norma che con ogni evidenza vuole dare un sostegno aggiuntivo a tutela delle attività che sono legate principalmente ai flussi turistici così drammaticamente penalizzati dalla pandemia. Ma appunto il criterio adattato per individuare le zone più turistiche delle città (cioè i centri storici) secondo noi è da rivedere perché rischia di essere fuorviante. Restano da chiarire a livello nazionale come abbiamo già peraltro fatto anche altri aspetti legati ai taxi e ncc che rientrano nella misura e su cui siamo in attesa”.
Per comodità di lettura si riporta di seguito la nota esplicativa del Comune di PISA:
“Secondo le Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa ed in specifico l’art. 04.14 Zone Omogenee la Zona omogenea A di cui al DM 1444/68 è individuata dalle seguenti aree:
· Centro Storico
· Ambiti di impianto pre-urbano originari (C1a)
· Ambiti di impianto pre-urbano morfologicamente alterati (C1b)
· Ambiti di impianto urbano storico originario con tessuto compatto (C2aA)
· Ambiti di impianto urbano storico originario a villaggio unitario (C2aB)
· Ambiti di impianto urbano storico originario con tessuto rado (C2aC)
· Ambiti di impianto urbano storico originario a case a schiera (C2aD)
· Ambiti di impianto urbano storico morfologicamente alterati (C2b)
Per la verifica della zona omogenea di appartenenza si dovrà far riferimento alla cartografia del Regolamento Urbanistico vigente, reperibile sul sito Urbanistica del Comune di Pisa al seguente indirizzo web:
https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/21821/Regolamento-Urbanistico-vigente.html
Fonte: Cna Pisa - Ufficio Stampa
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