Annullata multa in Fi-Pi-Li a Montopoli perché manca la foto dell'autovelox

foto di archivio

Si è visto recapitare una multa da 1.449 euro per la rilevazione di 130 km/h sulla Fi-Pi-Li dall'autovelox all'altezza di Montopoli Val d'Arno, in direzione Pisa (Km 41+100). L'automobilista, non della zona toscana, è però riuscito ad annullarla facendo valere un "vizio di notifica del verbale e di forma" che creava "incertezza in ordine alla sussistenza della violazione": il verbale gli era stato notificato senza le foto scattate dall'autovelox.

La sentenza

L'automobilista ha richiesto il materiale fotografico come 'prova' della violazione attraverso un ricorso, ma le foto non gli sono state fornite. Per questo motivo il giudice ha attestato la "mancanza di prove del fatto contestato per non essere state allegate le fotografie del veicolo contravvenzionato [...] La fotografia costituisce un elemento essenziale e fonte di prova indefettibile ai fini dell'accertamento dell'infrazione, in carenza di tale prova non può di certo riconoscersi l'attendibilità dello stesso accertamento".

Senza foto, insomma, sarebbe impossibile accertare l'effettiva violazione del limite di velocità, da qui l'annullamento della multa. Pur ricordando l'importanza per la propria salute e quella degli altri del rispetto dei limiti di velocità, la sentenza afferma di fatto che solo il materiale fotografico può accertare la violazione e in assenza di questo l'automobilista potrà sempre contestare il fatto mettendo le autorità nelle condizioni di non poter dimostrare il contrario.

A pesare sulla sentenza del giudice di pace di San Miniato è stata l'impossibilità di provare la violazione in sede di ricorso, fatto che lede il diritto dell'automobilista. Interpretazione che è confermata anche da un secondo passaggio della sentenza. Il giudice ha rilevato "l'omessa verifica periodica dell'apparecchio". La Corte Costituzionale ha stabilito però che gli autovelox "devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento", ciò deve essere certificato con apposita documentazione da esibire in caso di ricorso dell'automobilista per provare la "fondatezza dell'accertamento amministrativo".

Nella sentenza si legge che "la mancanza di prova scritta è equiparabile alla mancata revisione" e che la revisione "non è da confondere con omologazione o taratura" in quanto gli apparecchi potrebbero perdere efficacia nel tempo.Nel caso specifico questa certificazione scritta non è stata presentata, portando il giudice a stabilire che senza "l'assoluta certezza del perfetto funzionamento dell'autovelox utilizzato, la risultanza dello strumento non costituisce fonte di prova".

Le considerazioni

In sostanza è un diritto dell'automobilista fare ricorso, ed è quindi dovere delle autorità garantire la prova della violazione. D'altra parte bisognerebbe capire se nel caso in questione ci sia stato (o si riteneva ci fosse) un effettivo malfunzionamento dell'apparecchio. In caso contrario, se la velocità fosse stata realmente così alta e la rilevazione puntuale, da un punto di vista morale questa sentenza purtroppo rende 'aggirabili' i limiti di velocità, mettendo a rischio la sicurezza di una strada dove peraltro si sono verificati anche gravi incidenti. In ogni caso è compito delle autorità tappare ogni falla affinché sia garantito il diritto al ricorso dell'automobilista, ma sia preclusa ogni scappatoia per i 'furbetti' tramite vizi di forma.

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