L’accesso sulle spiagge libere del territorio comunale è inibito ai cani, come da ordinanza sindacale, tutti i giorni fino al 30 settembre, periodo durante il quale è in vigore il divieto di accesso agli animali sulla spiaggia demaniale marittima e l’arenile comunale: restano esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio facente parte di una associazione, scuola o Ente iscritto al Dipartimento di Protezione Civile. L’addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. Fuori dal sopraccitato periodo, è consentito condurre i cani se muniti di regolare museruola e/o guinzaglio oltre che il possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni provvedendo sempre e comunque alla loro raccolta senza alcuna eccezione, ai sensi degli articoli 19 e 22 della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59.
In deroga a quanto previsto, è consentito l’accesso con animali sulla spiaggia in località Tombolo Nord, nell’area individuata come bau-beach, appositamente delimitata con cartelli e regolamentata secondo quanto segue:
- i cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive e devono inoltre essere tatuati;
- non sono ammessi animali con indole aggressiva e femmine in periodo estrale;
- quando non in acqua, nel periodo di permanenza sulla spiaggia gli animali devono essere
tenuti al guinzaglio;
i proprietari devono rimuovere, con mezzi idonei, le deiezioni solide e conferirle negli
appositi contenitori;
- i proprietari sono responsabili dei danni che gli animali abbiano a causare a persone, cose e altri animali.
Resta salva la facoltà dei titolari della concessioni demaniali marittime di carattere turistico ricettivo di accogliere all’interno della propria concessione e struttura i cani sotto loro responsabilità e con propria organizzazione adottando tutti gli apprestamenti ritenuti idonei a non causare danni a cose a persone ed altri animali è fatto ugualmente divieto l’accesso al mare degli animali ed in ogni caso valgono le regole precedentemente esposte.
L’ordinanza prevede inoltre che, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale (art.650 c.p.), chiunque non rispetti l’obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro e che chiunque non rispetti l’obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 480 euro.
Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio stampa
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