Con il Decreto Rilancio e gli interventi deliberati dalla Regione Toscana, sono state introdotte numerose misure agevolative finalizzate a sostenere le imprese che hanno subìto danni economici a causa della diffusione del virus Covid-19.
Tra queste vi è l’introduzione di un contributo a fondo perduto commisurato alla riduzione di almeno il 33% del fatturato conseguito nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Per maggiori informazioni, per valutare la sussistenza dei requisiti per richiedere il suddetto contributo e per conoscere tutte le altre agevolazioni adottate dal Governo e dalla Regione Toscana per sostenere economicamente le aziende, potrà contattare i nostri uffici dove troverà tutta l’assistenza e la consulenza di cui avrà bisogno.
Il D.L. “Rilancio” con l’art. 25 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto indirizzato ai titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario con partita IVA attiva al 31 marzo 2020.
Tra coloro che possono beneficiare del contributo ci sono gli agricoltori, compresi coloro che integrano l’attività agricola con attività agricole connesse, oppure svolgono attività eccedentarie rispetto al reddito agrario; se in possesso dei requisiti, il contributo verrà concesso indipendentemente dal fatto che l’impresa agricola sia gestita in forma individuale o in qualunque forma societaria.
Anche gli imprenditori agricoli c.d. esonerati sono tra i destinatari della misura; si tratta dei titolari di partita IVA in agricoltura il cui volume di affari conseguito nell’anno precedente non ha superato i 7.000 euro e che quindi sono esonerati dalla tenuta della contabilità IVA e ricevono autofatture nel caso di vendita dei loro prodotti verso soggetti imprenditoriali.
Restano invece esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo e i contribuenti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. “Cura Italia”, vale a dire:
· liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS ;
· lavoratori dello spettacolo;
· lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse professionisti).
Sussiste invece la possibilità di ricevere sia l’indennità del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto per tutti i sono soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli).
Requisiti per l’accesso al contributo
La norma contempla due condizioni che devono essere rispettate per poter fruire del contributo a fondo perduto:
· l’impresa non deve non aver conseguito un ricavo o fatturato superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
· l’impresa deve essere in grado di dimostrare che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019.
Per quel che riguarda i titolari di reddito agrario, verosimilmente si farà riferimento al fatturato e/o i corrispettivi quale criteri di determinazione del valore della produzione dell’attività agricola esteso,
presumibilmente, anche per determinare il valore delle attività agricole connesse ovvero eccedentarie rispetto al reddito agrario.
Nel caso degli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, l’accertamento dello scostamento di fatturato avviene esclusivamente sulla base delle autofatture riferite al mese di aprile delle due annualità.
Esempio:
Un’azienda con fatturato nel periodo d’imposta 2019 inferiore a 5 milioni di euro, consegue un fatturato per il mese di aprile 2019 pari ad € 25.000,00. Affinché l’impresa possa aver titolo a richiedere il contributo a fondo Perduto, è necessario che abbia avuto una riduzione riduzione del 33% del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al medesimo mese del 2019, vale a dire: 33% di € 25.000,00 = 8.250 euro Nel mese di aprile 2020 l’azienda consegue un fatturato pari a € 16.000,00 (25.000-8.250=16.750), pertanto avrà diritto a richiedere il contributo a fondo perduto.
L’importo dovuto viene commisurato all’ammontare della perdita applicando a tale somma una percentuale decrescente che varia dal 20% al 10%, e partendo da un minimo di contributo erogabile pari a 1.000 euro per
le persone fisiche e 2.000 euro per le imprese.
Il contributo spetta - indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti - in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019, ai quali sarà riconosciuto il solo contributo minimo edittale di 1.000 o 2.000 a seconda che si tratti di soggetti individuali o societari, e per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Calcolo del fatturato ed ammontare del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto si determina calcolando preliminarmente la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e quello di aprile 2020, mentre, per determinare il superamento o meno del 33% di scostamento tra i due periodi presi a riferimento e stabilire la percentuale utilizzabile ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, il legislatore fa riferimento all’ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi, ossia all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nei periodi di riferimento.
A tale differenza dovranno essere applicate le seguenti percentuali in base all’ammontare di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019:
- 20% se i ricavi o compensi sono stati inferiori ad euro 400.000;
- 15% se i ricavi o compensi sono compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 euro;
- 10% se i ricavi o compensi sono compresi tra 1.000.000 euro e comunque non superiori 5.000.000 euro.
Il contributo non è soggetto ad imposte sui redditi e IRAP in quanto non concorre alla formazione della base imponibile e nemmeno al valore della.
Esempio Nel 2019 una società ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 750.000 ed ha registrato nel mese di aprile 2020 un fatturato di 20.000 euro (il fatturato del mese di aprile 2019 era pari a 80.000 euro). La società quindi soddisfa le condizioni per accedere al beneficio in questione: Ø requisito reddituale = ricavi 2019 inferiori a 5 milioni di euro; Ø requisito del calo di fatturato = il fatturato del mese di aprile 2020 è ridotto di oltre il 33 % rispetto a quelle del mese di aprile 2019. La società potrà beneficiare del contributo a fondo perduto nella misura di (80.000 - 20.000) x 15% = 9.000 euro.
Come presentare la domanda ed ottenere il contributo
I soggetti interessati potranno richiedere il contributo a fondo perduto attraverso la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica; direttamente o attraverso un intermediario fiscale abilitato alle trasmissioni telematiche. Cia – Agricoltori Italiani con la propria rete di competenze e strutture è in grado di assicurare supporto e consulenza nell’ iter istruttorio della pratica e nelle trasmissione telematica all’AdE
L’istanza dovrà inoltre includere una autocertificazione di regolarità antimafia; tale autodichiarazione dovrebbe essere già predisposta nel modello di istanza dell’AdE.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e provvede inoltre al recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche con riferimento alle conseguenze sanzionatorie penali.
Responsabilità connesse alla richiesta del contributo
La norma prevede che nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale in tema di presentazione di documenti o dichiarazione false cui consegue la percezione indebita di contributio altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
La pena principale prevista dall’art. 316-ter prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, tuttavia, quando la somma percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica solamente la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, sanzione che non può eccedere il triplo del beneficio conseguito.
In allegato :
- Liquidità per le imprese e interventi sulle filiere
Fonte: Ufficio Stampa
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