Il tribunale ha annullato il licenziamento di un lavoratore della Cipriani Serramenti di Bagno a Ripoli, assistito dalla Fillea Cgil, disponendo la reintegra nel posto di lavoro e riconoscendo inoltre una indennità risarcitoria del danno provocato. “Lo dicemmo in modo pacato e fermo, all’epoca, che la posizione assunta dall’azienda era sbagliata, discriminatoria nei confronti del singolo lavoratore coinvolto e intimidatoria nei confronti degli altri suoi compagni di lavoro - commenta il segretario generale della Fillea Cgil Firenze Marco Carletti -. La lotta paga, abbiamo ribadito la nostra funzione sociale e democratica con questa importante ordinanza del tribunale di Firenze. Adesso contiamo su una reazione dei dipendenti della Cipriani Serramenti per tornare ad avere relazioni industriali civili e costruttive con l’azienda”.
LA SENTENZA
Licenziamento annullato, disposta le reintegra e una indennità risarcitoria: è quanto ha stabilito il Tribunale di Firenze (sezione lavoro) per un lavoratore che era stato licenziato dalla Cipriani Serramenti di Bagno a Ripoli (Firenze). L'azienda lo aveva licenziato nel 2019 per le seguenti motivazioni: “scarso rendimento”; “scarsa disponibilità ad accogliere le direttive del datore di lavoro tese alla proficua esecuzione del suo lavoro e alla armonizzazione dei rapporti anche nei confronti dei suoi colleghi di lavoro”; “censura del comportamento assunto, teso a creare nell’immediato una situazione di imbarazzo, pianificata per provocare l’esasperazione datoriale ed innalzare il livello di conflittualità”. Quest'ultimo punto, si legge nel documento del Tribunale, “in relazione alla condotta contestata di essersi presentato in azienda, alla ripresa del lavoro dopo la pausa estiva, accompagnato da due funzionari della Cgil, senza avere accolto la richiesta datoriale di recapitare una lettera di disponibilità, quale segno di buona volontà e al fine di superare i pregressi fraintendimenti”. Tuttavia, la sentenza del Tribunale dice che “il licenziamento intimato dalla società non può ritenersi legittimo in quanto fondato su fatti o non previamente contestati, o generici, o infondati, perché privi di rilevanza disciplinare”.
Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa
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