Riportiamo di seguito un estratto dei punti 7 e 8 dell'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020. Come UILM abbiamo invitato e sollecitate le aziende ad una più puntuale applicazione di quanto imposto dal Governo e ad un senso di responsabilità, sia per senso civico che per il cosiddetto buonsenso del "buon padre di famiglia" a cui deve attenersi ogni datore di lavoro. Se verremo a conoscenza di atteggiamenti troppo leggeri o non consoni, sarà nostra cura denunciarli agli enti competenti.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda nel punto 7 che
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Per quanto riguarda invece il punto 8, si raccomanda invece che
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni
Uilm Firenze-Arezzo
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