"Noi siamo rispettosi delle prerogative del Consiglio regionale, comprendiamo le ragioni che l'hanno spinto, ma dobbiamo rispettare la legge".
Questo il primo commento del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in merito all'approvazione della mozione che impegna la Giunta a procedere all'aggiudicazione definitiva della gara Tpl solo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato.
«La politica – sottolinea Rossi – non può interferire con le attività che sono di competenza delle strutture amministrative, né possono essere esercitate pressioni esterne sulle procedure».
Sulla questione la Giunta ha richiesto un parere dell'Avvocatura regionale, che di seguito si riporta:
1) l'aggiudicazione è competenza del Dirigente e non della Giunta regionale, trattandosi di attività gestionale conseguente alla procedura di affidamento del lotto unico regionale dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, bandita in attuazione dell'art. 90 della L.R. 65/2010;
2) il contratto ponte è stato stipulato per il periodo massimo consentito dalla normativa e quindi, alla scadenza (31.12.2019), non può essere prorogato.
L'art. 5 comma 5 del regolamento 1370/2007, sulla cui base è stato approvato il contratto ponte medesimo, prevede infatti testualmente: "I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni." Quindi al 31.12.2019 l'Amministrazione, per garantire il servizio avrebbe solo lo strumento del cosiddetto "obbligo di servizio", cioè di imporre al gestore di non interrompere il medesimo (che essendo un servizio pubblico non può cessare), senza alcuna forza contrattuale sui miglioramenti qualitativi da apportare ed aprendo la strada a contenziosi che l'impresa obbligata normalmente instaura per avere l'adeguamento del corrispettivo;
3) come ricorda la mozione nelle premesse, il contratto ponte è stato stipulato contestualmente all'accordo tra Regione, Mobit ed Autolinee Toscane: l'art. 4 di tale accordo espressamente prevede che " la Regione intende adottare l'aggiudicazione definitiva della gara all'esito del completamento della verifica in ordine al requisito di partecipazione di AT, oggetto della questione interpretativa attualmente rimessa alla Corte di Giustizia UE". Il decreto dirigenziale n. 11613 del 4.8.2017 nello stesso senso stabilisce di differire l'adozione dell'aggiudicazione definitiva all'esito del completamento della verifica in ordine al requisito generale di cui alla premessa, la quale richiama la questione interpretativa sottoposta alla Corte di Giustizia. Il terzo comma dello stesso art. 4 dell'accordo dispone che ove non intervengano provvedimenti giurisdizionali di sospensione, " il contratto di gara e gli atti di trasfer imento dei beni immobili, mobili e del personale saranno sottoscritti nel periodo intercorrente tra il sessantesimo ed il decimo giorno precedente la scadenza del contratto ponte ed avranno efficacia differita alla data di avvio del servizio". Pertanto, se la pronuncia della Corte di Giustizia chiarirà che Autolinee toscane poteva partecipare alla gara, non vi sarebbero motivi atti a giustificare un rinvio dell'aggiudicazione definitiva; la richiesta di cui alla mozione implicherebbe la modifica delle suddette clausole dell'accordo, modifica che è impossibile ipotizzare, considerando che le stesse sono state il frutto di una lunga, complessa e delicata mediazione della Regione con le due parti contendenti. D'altra parte agire in senso diverso da quanto pattuito nel suddetto accordo e quindi rinviare l'aggiudicazione definitiva, esporrebbe la Regione, e per essa il Dirigente che dovrebbe discostarsi dalla pattuizione, alla richiesta di risarcimento danni che Autolinee toscane sarebbe legittimata a far valere a fronte dell'inadempimento regionale rispetto alle previsioni dell'accordo.
Fonte: Regione Toscana
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro