Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 913/18 del 30 ottobre 2018, ha ribadito il fondamentale principio per cui, in materia di contratto di somministrazione, grava sul fornitore l’onere della prova di avere effettivamente erogato il bene, oggetto del contratto, e di averlo fatto nella misura sottesa alla relativa fatturazione. In difetto di tale prova, la pretesa del fornitore/somministrante non potrà che essere disattesa.
Nel caso di specie, gli eredi dell’utente di una fornitura di gas per immobile residenziale si erano visti recapitare, all’indomani della cessazione del rapporto contrattuale e della piombatura del contatore, una fattura “a conguaglio” di 13.445,00 euro, la cui contabilizzazione non appariva ragionevolmente spiegabile (vieppiù in considerazione della circostanza per cui l’appartamento servito era stato disabitato per gli ultimi anni di vita dell’anziano proprietario, residente altrove).
A fronte dell’intransigenza dell’azienda fornitrice, che non aveva inteso rendere i chiarimenti da loro richiesti per il tramite della sede provinciale di Confconsumatori, gli eredi si vedevano dunque costretti a promuovere nel marzo 2014, con l’assistenza degli avvocati Francesco Lepri e Francesca Del Pasqua, azione di accertamento negativo di fronte al Tribunale di Grosseto, con la quale chiedevano dichiararsi che nulla era da essi dovuto alla società somministrante ovvero, in subordine, che era da essi dovuta una somma di gran lunga inferiore a quella richiestagli. In corso di causa gli eredi dimostravano, tra l’altro, che il defunto proprietario non aveva occupato, per tutti gli ultimi anni di vita, l’appartamento destinatario della fornitura: tant’era vero che tutte le fatture emesse dal somministrante in tale periodo recavano esclusivamente costi fissi. Dal canto suo, la società somministrante non allegava prova alcuna circa avere effettivamente erogato il combustibile in una qualche misura oggettivamente apprezzabile e quantificabile.
Del resto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che le risultanze del contatore non sono “vangelo” e possono essere superate con ogni altra prova.
Di qui, la sentenza che ha deciso il giudizio con l’applicazione del principio sopra rammentato e la condanna della società convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Gli ulteriori interessati possono contattare la sede di Grosseto in Via della Prefettura 3, telefono 0564417849 e mail grosseto@confconsumatori.it
La sentenza sarà consultabile sul sito www.confconsumatoritoscana.it
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