Utenza sospesa per 2 mesi a un medico, gestore telefonico condannato

Come capita ormai troppo di frequente l’attività commerciale di promozione delle compagnie telefoniche perseguita i consumatori anche a domicilio con telefonate che illustrano promozioni magari non sempre esistenti.

Un medico grossetano nel mese di aprile 2013 riceveva una promozione telefonica sia per la propria abitazione e poi per lo studio libero professionale. Il consumatore non aderiva all’iniziativa commerciale ma chiedeva soltanto una mail ove fosse spiegata bene la tariffa.

Come succede veniva inviato una bozza contratto difforme alle condizioni reclamizzate che immediatamente veniva respinto al mittente.

Inizia così il calvario dell’utente. Il gestore di tlc invitava erroneamente l’utente a fare disdetta dicendo che ormai aveva chiesto la migrazione. Fatta la disdetta nel mese di maggio tutte le sue utenze, sia di casa che di ambulatorio, venivano disattivate in quanto il precedente gestore interrompeva il servizio ed il nuovo gestore non lo erogava.

Ecco che dopo mesi di infiniti reclami, da parte della Confconsumatori, ed anche un tentativo di conciliazione non andato a buon fine per la mancata comparizione della società telefonica l’utente recuperava le linee passandole a Telecom e spendendo la bellezza di circa 500 euro di costi di riattivazione. Un danno enorme per l’attività professionale per il medico (costretto a fornire il cellulare a chicchesia, costretto ad utilizzare il telefonino anche per connettersi ad internet) e per i propri pazienti.

La vicenda approda quindi nelle aule di giustizia, nel corso della quale vengono sentiti anche alcuni ammalati.

Con la sentenza 778/2018 il Giudice di Pace di Grosseto, dopo un lungo iter processuale, attesta che il gestore non ha mai erogato alcun servizio ma che comunque senza la volontà del cliente ha eseguito una procedura di migrazione che ha impedito l’uso delle utenze domestiche e di ambulatorio per oltre 2 mesi; rileva il Giudice inoltre la palese violazione del combinato disposto dell'art. 52 codice del consumo, dell'art. 12 del Dlgs 9.4.2003 n. 70, nonché dell'art. 2 delibera 664/06/CONS AGCOM che imponeva al gestore non solo di provare il consenso telefonico del cliente (nessuna registrazione è mai stata prodotta in giudizio) ma anche la conclusione scritta del contratto (esclusa dalle comunicazioni del cliente che si rifiutava di firmarlo perché difforme alla proposta). Risultato condanna al risarcimento in capo al gestore per danni patrimoniali ed esistenziali, oltre che lesioni dell’onore professionale, per 4.000,00 euro oltre ad euro 2.500,00 di spese difensive.

La morale del discorso è sempre la solita mai subire le condotte dei colossi telefonici e reagire attraverso la Confconsumatori grossetana (via della prefettura 3- telef. 0564,417849). La sentenza verrà pubblicata per stralcio sul sito www.confconsumatori.it

Fonte: Confederazione Generale dei Consumatori Federazione Provinciale Grosseto

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