Slot, la Giunta regionale: "I rinnovi contrattuali non sono soggetti al regime delle distanze minime"

Le distanze dai luoghi sensibili individuate dalla legge regionale in Toscana per le slot e le Vlt non si applicano per i rinnovi o i subentri contrattuali, stessa situazione per gli apparecchi che vengono spostati o sostituiti, purché non aumenti il numero complessivo installato nei locali. E’ quanto chiarisce una circolare interpretativa - che Agipronews ha potuto visionare - diffusa dalla Giunta Regionale della Toscana agli sportelli comunali che si occupano delle attività commerciali. Il documento fornisce una interpretazione sulla norma, nella sua ultima versione modificata a gennaio di quest’anno, che prevede almeno 500 metri di distanza dai luoghi sensibili: fra questi sono stati inseriti banche, sportelli bancomat e compro oro).

La circolare - riporta Agipronews - precisa che le distanze non si applicano «agli spazi per il gioco e ai centri scommesse, già aperti alla data del 15 febbraio 2018».

In merito alle “nuove installazioni”, la Giunta fa sapere che la legge regionale fa riferimento «agli apparecchi “nuovi”, nel senso di aggiuntivi rispetto a quelli già detenuti» all’entrata in vigore. Non sono dunque da ritenersi come nuove installazioni gli apparecchi che vengono spostati o sostituiti: «l’intenzione del legislatore, in altre parole, è stata quella di “congelare” il numero» di slot e Vlt, «non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti».

La questione che «viene percepita, in assoluto come più problematica» è quella relativa ai subentri nei contratti con i concessionari Vlt o con i distributori slot: «nel caso di mero rinnovo o mero subentro che non modifichino in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti», si legge ancora nella circolare, «non siamo in presenza di un nuovo contratto», ma solo del cambio di una della parti, quindi gli apparecchi possono continuare a essere utilizzati.

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