Vista la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (recepita in Italia con la Legge 11 febbraio 1992 n.157), visto il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 (regolamento di attuazione della 92/43/CEE), vista la Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56 e vista la Convenzione Internazionale di Berna del 1979 (ratificata dall’Italia con legge n. 503 del 5/08/1981) si è vista la necessità di intervenire per la salvaguardia degli uccelli selvatici e migratori, come testimoniato anche dal “Progetto Rondine Euring” promosso su scala continentale e coordinato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
Considerato che le specie di avifauna Rondine (Hirundo rustica), Balestruccio (Delichon urbicum) e Rondone (Apus apus) sono specie protette su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto di distruggere, danneggiare o rimuovere i loro nidi. Si chiede, quindi, a chiunque di rispettare le specie citate e, dove possibile, di tutelarle e proteggerle.
È ammessa deroga al divieto nel solo caso di restauro e ristrutturazione di fabbricati, ma solo ed esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione (ossia dal 15 settembre al 15 febbraio di ogni anno).
Fonte: Comune di Santa Maria a Monte
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