Spostamenti per le feste in zona arancione e rossa: Giani firma l'ordinanza

I dettagli di spostamenti e attività fino al 6 gennaio


Giovedì 24 dicembre 2020, per la vigilia di Natale, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza in riferimento all'emergenza sanitaria da Covid-19. L'ordinanza regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali, già emesse per zona arancione e rossa.

Decreto Natale, fino a 2 persone a casa in zona rossa

I dettagli degli spostamenti e delle attività

Zona Gialla

- Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;

- Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

Zona arancione

Da normativa nazionale (28,29,30 Dicembre e 4 Gennaio):

- Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune salvo lavoro, necessità o motivi di salute;
- É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
- Sarà possibile uscire dai comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia).
- Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) in tutta la regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
- In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
- In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)
- Per andare a trovare i figli presso l’altro genitore;
- Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
- Per accudire gli animali allevati.

È consentito svolgere:
- Attività dei centri estetici;
- Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
- Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
- Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
- Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.
- Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
- Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all'aperto.
- Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

Zona rossa

Da normativa nazionale (24,25,26,27,31 Dicembre e 1,2,3,5,6 Gennaio):

- Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) all’interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
- É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
- Per Capodanno divieto di spostamento dalle 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1° Gennaio.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
- In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
- Per andare a trovare figli presso l’altro genitore;
- Per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
- Per accudire gli animali allevati.
- È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali.

Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Visite zona rossa, ecco cosa si può fare

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