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Ludicomix 2024, modifiche alla viabilità e divieto di somministrazione e vendita di bevande in vetro e lattine

Tutto pronto per accogliere la diciannovesima edizione della manifestazione “Ludicomix” che invaderà molti luoghi della città nei giorni 11 e 12 maggio 2024: da piazza della Vittoria ad alcune vie del centro storico. Pertanto saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta e verrà disposto il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande in vetro e lattine.

NEL DETTAGLIO

Con ordinanza 296 del giorno 7 maggio 2024 (https://bit.ly/4afYroB) entrano in vigore le seguenti disposizioni alla viabilità cittadina: dalle 17 del giorno 11 maggio alle 01:00 del giorno 12 maggio 2024 o comunque fino al completo spazzamento delle aree e dalle 17 alle 21 del giorno 12 maggio 2024 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, in via Tinto da Battifolle, all’intersezione con via Socco Ferrante, sarà adottato il divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra; in piazza della Vittoria, divieto di sosta per tutti i veicoli; in via Curtatone e Montanara, all’altezza di Piazza della Vittoria, obbligo di svolta a destra in via Carrucci, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico eccetto i titolari di contrassegno disabili; lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, all'intersezione con via Carrucci.

L’intera area della Zona a Transito Limitato sarà interessata dal divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

Inoltre, dalle 8 alle 24:00 del giorno 10 maggio 2024, in piazza Guido Guerra, area parcheggio di fronte all’accesso principale del palazzo delle Esposizioni, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività; dalle 8 alle 21 del giorno 10 maggio 2024 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, in via Bisarnella, tratto compreso tra l’intersezione con via Pievano Rolando e l’intersezione con via Giosuè Carducci, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività.

L’ordinanza dispone altresì che in caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale siano adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via Tinto da Battifolle, all’altezza di via Salvagnoli, divieto di transito di tutti i veicoli; via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra, corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, divieto di transito di tutti i veicoli; via Salvagnoli, all’intersezione con via Pievano Rolando, obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra per coloro che provengono da piazza Antonio Gramsci.

VETRO e LATTINE

Con ordinanza 297 del giorno 7 maggio 2024 (https://bit.ly/4b5IsL3), è fatto assoluto divieto, dalle 18 di sabato 11 maggio 2024 alle 01:00 del 12 maggio 2024 nelle vie e piazze quali piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Fratelli Rosselli, via Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, via Paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, via Salvagnoli, via Socco Ferrante (tutta l’area della Z.T.L. e A.P.): ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine.
Nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, è possibile la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali ed è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.
A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo. A tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, è vietata la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta. Per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

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