Lega all'attacco: "Tar annulla ordinanza del Comune sulla M3"
Le batoste giudiziarie subite dal Comune di San Miniato non accennano a diminuire e sembrano non finire mai. La serie negativa inizia con la controversia innescata dal famigerato project financing a seguito della quale il Comune è stato condannato a risarcire il Consorzio Etruria per 10 milioni di euro.
Nel novembre del 2018 il Tar della Toscana annulla la variante urbanistica del 2015 con la quale il Comune sanciva il trasferimento della ex ICLA ora M3 di Ponte a Egola in altro luogo. Il tribunale riconobbe nella variante un atto amministrativo illegittimo in danno di un privato. Sentenza talmente perentoria che smontò la possibilità di una sua impugnazione.
Altro capitolo della debacle giudiziaria è stata la sentenza avversa al Comune del novembre 2018 del Consiglio di Stato al quale il Comune di San Miniato aveva fatto ricorso – dopo aver già perso davanti al TAR - con riferimento ad una nuova farmacia che il Comune avrebbe voluto aprire a Ponte a Egola in dispregio delle norme che regolano le nuove dislocazioni.
Vi è stata poi la controversia relativa agli espropri dei terreni del bacino di Roffia con la conseguente decisione arbitrale che ha sancito la erogazione a carico delle casse pubbliche di un risarcimento di 2 milioni di euro da corrispondere ai proprietari dei terreni.
Da poco si è conclusa la vertenza con Unipol per la fidejussione assicurativa di 1.08 milioni di euro stipulata in favore del Comune di San Miniato a garanzia della costruzione – poi mai realizzata - della Farmacia comunale. Garanzia che la compagnia di assicurazione si è rifiutata di pagare. Unipol ha infine corrisposto solo 800 mila euro, con una perdita secca del Comune di 280 mila euro a cui si deve aggiungere un’ altra consistente somma per perdite indirette subite dal Comune.
Infine è di questi giorni la notizia di un’altra sonora sconfitta giudiziaria del Comune di San Miniato. Il Tar ha annullato una ordinanza del Comune con la quale si voleva imporre alla M3 di sostituire le coperture dei capannoni realizzate decenni prima. Una ordinanza che evidengtemente non stava in piedi neppure per scherzo tanto che addirittura il Comune ha ritenuto opportuno non costituirsi in giudizio per resistere al ricorso del privato.
Quando un Ente pubblico intraprende la via giudiziaria ci devono essere ragionevoli possibilità per una soluzione positiva della vertenza, altrimenti il ricorso al giudice assume il sapore di ripicca o appare un paravento per coprire lacune amministrative. Motivazioni tutte estranee all’azione di un ente pubblico, non fosse altro perché a pagare poi saranno solo i cittadini.
Fonte: Lega San Miniato