Città Metropolitana di Firenze. Avviso di formazione elenco professionisti
La Città Metropolitana di Firenze intende dotarsi di un apposito Elenco, finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti per il conferimento di incarichi, di natura fiduciaria, di componente o presidente del Collegio Consultivo Tecnico, previsto all’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120.
Gli incarichi, di importo complessivo stimato inferiore alla soglia comunitaria, consisteranno nell’assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto di un lavoro pubblico, ai sensi del D.lgs 50 /2016 e s.m.i., di importo pari o superiore alle soglie UE e/o per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
Per lo svolgimento di detti servizi i professionisti designati potranno essere nominati quali Componente o, eventualmente, Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. Il Collegio opererà secondo quanto indicato nel già citato art. 6 e in particolare dovrà adottare le proprie determinazioni con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, avente natura di lodo contrattuale ex art 808 ter del Codice di Procedura
Civile.
L’Elenco sarà utilizzato dalla Città metropolitana di Firenze o da altre stazioni appaltanti del territorio metropolitano per la selezione dei soggetti cui affidare gli incarichi, fino al 31 dicembre 2021 o comunque fino a quando previsto alle norme cogenti.
Il Collegio sarà formato, a scelta della stazione appaltante, da componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture(BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.
L’Elenco sarà composto ed organizzato in sezioni nelle quali saranno distinti nei seguenti profili tutti isoggetti atti ad essere nominati sia quale componente del Collegio sia quale presidente:
Profili attinenti al settore dell’Architettura;
Profili attinenti al settore dell’Ingegneria;
Profili attinenti al settore Giuridico;
Profili attinenti al settore Economico.
Possono richiedere l’iscrizione all’Elenco i seguenti soggetti:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
Requisiti professionali
Oltre ai requisiti di ordine generale di cui sopra, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):
• iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
• rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
• assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo
triennio o della sanzione della cancellazione;
• regolarità degli obblighi previdenziali.
2) Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o
collegi:
• eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
• eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
• certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
• regolarità degli obblighi previdenziali.
3) Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici:
• essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
• abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista e applicabile;
• assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.
4) I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti
disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.
Requisiti di moralità e compatibilità
Non possono essere iscritti all’elenco, né far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che: a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Non potranno, altresì, essere iscritti all’elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Gli interessati possono presentare la loro candidatura inviando lo specifico modulo compilato e debitamente sottoscritto, in forma digitale, all’indirizzo : cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it e allegando al medesimo:
I. curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
II. dichiarazione relativa al possesso, alla data della candidatura, dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità e indicati al nel presente Avviso;
III. indicazione della sezione per cui si richiede l’iscrizione
IV. relazione di presentazione che sinteticamente (massimo 1 pagina – Times New Romans 12 – interlinea
1,5) descriva l'ambito e le principali caratteristiche inerenti la propria professionalità.
Le candidature pervenute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso saranno inserite nell’Elenco all’interno del quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni di volta in volta richieste dalla presente stazione appaltante in conformità all’art. 6 della L. 120/2020. Le candidature pervenute oltre tale data, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nel suddetto elenco nel primo aggiornamento semestrale utile.
I soggetti, in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti nell’Elenco in ordine alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.
La scelta dei soggetti da incaricare seguirà un criterio di rotazione in funzione delle specifiche competenze, con scorrimento sistematico seguendo l’ordine precostituito dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.
La designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 6 della L. 120/2020 avverrà secondo le modalità previste dall'allegato disciplinare.
Anche l'impresa appaltatrice e le stazioni appaltanti del territorio della Città Metropolitana potranno avvalersi dell'elenco predisposto da questa amministrazione.
Al momento dell’accettazione dell’incarico i soggetti designati o nominati dovranno confermare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.
Compensi dell’incarico.
Il compenso per l’incarico di componente del Collegio si compone di una parte fissa, indipendente dall’entità e/o dalla tipologia di determinazioni o pareri resi e di una parte variabile proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte secondo i parametri stabiliti nel disciplinare allegato. Esso verrà concretamente stabilito nella determina di attribuzione dell’incarico.
In allegato la modulistica necessaria
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Fonte: Regione Toscana