Spostamenti per le feste in zona arancione e rossa: Giani firma l'ordinanza
Giovedì 24 dicembre 2020, per la vigilia di Natale, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza in riferimento all'emergenza sanitaria da Covid-19. L'ordinanza regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali, già emesse per zona arancione e rossa.
Decreto Natale, fino a 2 persone a casa in zona rossa
I dettagli degli spostamenti e delle attività
Zona Gialla
- Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;
- Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
Zona arancione
Da normativa nazionale (28,29,30 Dicembre e 4 Gennaio):
- Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune salvo lavoro, necessità o motivi di salute;
- É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
- Sarà possibile uscire dai comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia).
- Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) in tutta la regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
- In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
- In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)
- Per andare a trovare i figli presso l’altro genitore;
- Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
- Per accudire gli animali allevati.
È consentito svolgere:
- Attività dei centri estetici;
- Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
- Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
- Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
- Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.
- Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
- Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all'aperto.
- Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
Zona rossa
Da normativa nazionale (24,25,26,27,31 Dicembre e 1,2,3,5,6 Gennaio):
- Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) all’interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
- É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
- Per Capodanno divieto di spostamento dalle 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1° Gennaio.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
- In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
- Per andare a trovare figli presso l’altro genitore;
- Per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
- Per accudire gli animali allevati.
- È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali.
Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.