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Effetto Venezia, gli orari degli esercizi. Limitazioni per vetro e alcol

In occasione di Effetto Venezia, in programma per i due prossimi fine settimana a partire da domani, venerdì 21 agosto, l’Amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza che specifica gli orari di apertura degli esercizi e richiama le vigenti limitazioni all’uso di contenitori di vetro, alla vendita per asporto di alcolici e al consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche.

L’ordinanza si inquadra nell’impegno dell'Amministrazione comunale, in questa fase, a sostenere con varie iniziative e interventi la ripresa delle attività economiche locali e lo sviluppo turistico del territorio, a cui eventi come Effetto Venezia possono senz’altro contribuire.

In quest’ottica, e nel rispetto delle norme sulla sicurezza anti-Covid, l’ordinanza stabilisce innanzitutto che durante i sei giorni di Effetto Venezia anche le attività commerciali al dettaglio presenti all’interno delle aree individuate per la manifestazione possano rimanere aperte fino alle ore 1.30, anziché fino alle ore 22.00, come era invece previsto dalla precedente ordinanza n. 332 del 4 agosto 2020.

Per gli altri esercizi si confermano le disposizioni dell'ordinanza n. 332/2020, che prevede che fino al 15 ottobre gli esercizi di somministrazione, le attività artigiane e le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a tale attività possano individuare gli orari di apertura entro una fascia oraria che va dalle 5 del mattino all’1.30 della notte, compresi festivi e prefestivi.

Per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico (all’interno delle aree dove si svolge Effetto Venezia) per attività di somministrazione e/o artigiane e attività commerciali, queste attività vi si potranno svolgere negli orari già indicati nelle relative concessioni di suolo pubblico.

Inoltre, l’ordinanza richiama le disposizioni già contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.

In particolare, l'art. 27 comma 2 del Regolamento che vieta, in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate, la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e l'utilizzo di contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno dell'area interessata dall'evento e per tutta la durata della manifestazione, e l'art. 27 bis, che stabilisce che nella fascia oraria ricompresa tra le ore 21 e le ore 7, è vietata:

a) la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche;

b) la consumazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione con l'eccezione degli spazi esterni pertinenziali e autorizzati annessi a pubblici esercizi, e degli spazi destinati ai relativi avventori.

Si ricorda che gli operatori economici che svolgono attività di vendita, attività artigiane e/o di somministrazione all’interno delle aree della manifestazione, hanno l’onere di applicare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria previste dalla normativa nazionale e regionale e dalle linee guida vigenti per lo specifico settore di riferimento.

 

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

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