Decoro urbano, Pisa vieta la vendita di alcolici dopo le 22
È entrata in vigore da oggi, lunedì 17 agosto, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che dispone, a partire dalle ore 22 e fino all’orario di chiusura dei pubblici esercizi, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore, su tutto il territorio comunale di Pisa. L’ordinanza, firmata dal sindaco Michele Conti, ricorda inoltre che rimane consentita la somministrazione di bevande nei locali dei pubblici esercizi e delle loro pertinenze, mentre è sempre vietato acquistare o ricevere bevande alcoliche e non, da venditori su area pubblica sprovvisti delle autorizzazioni richieste per legge, introducendo anche sanzioni pecuniarie a carico dell’acquirente.
L’ordinanza, in vigore da oggi e valida fino al 31 dicembre, segue in parallelo l’altra ordinanza emanata dal Sindaco in materia di decoro urbano, che prevede il divieto di sedersi, sdraiarsi e bivaccare su suolo pubblico, su arredi urbani di aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio. Entrambi gli atti sono finalizzati a perseguire un’azione di contrasto a quei comportamenti che maggiormente impattano sul decoro urbano e la vivibilità delle aree pubbliche cittadine, creando fenomeni di degrado.
Nel caso specifico, l’ordinanza in questione parte dal presupposto che il consumo itinerante nella pubblica via di bevande alcoliche in contenitori di plastica, latta e vetro, favorisce l’abbandono delle bottiglie in strada, che costituiscono, oltre a motivo di degrado soprattutto nelle piazze e nelle zone storico-monumentali del centro storico, un pericolo per la pubblica incolumità, nel caso dei contenitori in vetro. L’atto è finalizzato inoltre a contrastare ancora più efficacemente la vendita abusiva di bevande alcoliche in area pubblica: l’ordinanza introduce infatti specifiche sanzioni pecuniarie da 50 a 500 euro per chi contribuisce a incentivare forme di commercio illegittimo, ovvero per chi acquista o riceve bevande da venditori abusivi. Per la violazione del divieto di vendita per asporto è prevista invece una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro a carico del gestore del pubblico esercizio.
Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa