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Cuoiodepur perde ricorso al Tar su diffida di trattamento rifiuti, una lettera ai sindaci

Si comunica che in data odierna la nostra associazione ha mandato una lettera aperta ai sindaci di San Miniato e Montopoli, al presidente della Regione, all'assessore regionale all'Ambiente, ai consiglieri regionali e agli assessori e consiglieri comunali dei comuni di Montopoli, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte.

Siamo venuti a conoscenza del fatto che il Consorzio Cuoiodepur ha perso un ricorso al Tar Toscana. In particolare, il ricorso verteva su un provvedimento di diffida del 2017 e alcuni limitazioni al trattamento dei rifiuti imposti alla suddetta Azienda (qui la sentenza).

Però, non ci interessa tanto la questione delle autorizzazioni ma, invece, ciò che emerge dal testo della sentenza in cui si legge che Cuoiodepur avrebbe: “... accettato rifiuti liquidi sapendo già in fase di omologa e, quindi, preventivamente, che non rispettavano i criteri di conformità analitica per le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5, concretizzando il reato di smaltimento illecito di rifiuti che è stato oggetto di comunicazione all’Autorità giudiziaria competente.”.

In particolare, da un verbale di Arpat riportato in sentenza emergerebbe: “Per quanto sopra, è stata trasmessa circostanziata comunicazione all'Autorità giudiziaria competente, per continuata attività illecita di gestione e smaltimento rifiuti in violazione dell'art.137 comma 7 e dell'art. 29-quattuordecies del D.Lgs.n.152/06”.

In particolare, l'art. 137 comma 7 dispone che: “Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

Non solo, da gli stessi verbali citati in sentenza si evidenzia: “Dall’esame di tali dichiarazioni [ovvero le domande di conferimento di rifiuti liquidi che ogni produttore deve compilare, dichiarando l’assenza di sostanze tossiche o pericolose così come definite nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006] è emerso che, nell’80% dei casi, è stato dichiarato il falso: sono state allegate analisi che attestano la presenza di tali sostanze, contraddicendo quanto dichiarato nella scheda. Infatti il principio di inderogabilità dei limiti per le sostanze pericolose (cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, solventi organiciazotati, composti organici alogenati compresi i pesticidi clorurati, pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno) di cui alla nota ..”

Oltretutto, in una altra parte delle sentenza emergerebbe che: “....l’ARPAT ha rilevato che il Consorzio:
- ha continuato ad accettare presso il proprio impianto tipologie di rifiuti liquidi non consentiti ai sensi dell’art.110, comma 3, lett. a), ovvero che non rispettano i limiti di accettabilità in fognatura, in alcuni casi relativi alle sostanze pericolose inderogabili di cui alla nota 2 della tabella 5, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/06;
- ha proceduto a by-passare (cioè scaricare senza trattamento nel fosso adiacente l’impianto che si immette nel rio Maulucco, affluente del fiume Arno, dichiarato area sensibile ai sensi della delibera CRT n.6 del 25/1/2005) in media 3.200 mc/giorno di reflui civili, caratterizzati da un significativo carico organico con COD (282 mg/I), azoto ammoniacale (44,4 mg/I) e tensioattivi (14,8 mg/I) superiori ai limiti di tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/06 ed un valore di escherichiacoli di 5.800.000 UFC/100 ml;
- ha accettato e trattato, da settembre 2016 a marzo 2017, nel proprio impianto di depurazione circa 7.000 tonnellate al mese di rifiuti non consentiti, alcuni dei quali presentavano concentrazioni elevate di cloruri (fino a 39.000 mg/I) e di COD (fino a 78.680 mg/I), valori notevolmente superiori ai limiti previsti per gli scarichi in fognatura riportati nella tabella 1 di cui all’art.20 del Regolamento di accettabilità degli scarichi del Consorzio Cuoiodepur;
- ha accettato rifiuti liquidi con concentrazioni di inquinanti e in particolare di sostanze pericolose (arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, selenio, solventi organici aromatici, ecc.), superiori ai limiti previsti sia dalla regolamentazione interna che dalla normativa nazionale;
- ha accettato rifiuti liquidi sapendo già in fase di omologa e, quindi, preventivamente, che non rispettavano i criteri di conformità analitica per le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5, concretizzando il reato di smaltimento illecito di rifiuti che è stato oggetto di comunicazione all’Autorità giudiziaria competente.”

Premesso che ovviamente la sentenza del Tar è solo di primo grado ed i passaggi della sentenza ad oggi non fatto stato e che la comunicazione di un fatto che sembra configurarsi come reato non è certamente una sentenza di condanna definitiva.

Però, tutto ciò premesso abbiamo chiesto ai Sindaci di San Miniato e di Montopoli Valdarno, il Presidente della Regione Toscana, l'Assessore Regionale all'Ambiente e e gli altri sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni di Comuni di Montopoli, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte cosa hanno intenzione di fare in merito.

Fonte: Unione Inquilini Pisa - sezione Valdarno Inferiore

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