Sottoscritta la convenzione per la SdS Valdera e Valdicecina
Oggi, 17 settembre 2018, è stata sottoscritta una convenzione per la costituzione del consorzio denominato “Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera”. La costituzione è in realtà una fusione della pre-esistente “Società della Salute Alta Val di Cecina” nella “Società della Salute della Valdera” .
Il consorzio è stato costituito per assumere le responsabilità del governo della domanda e dell’offerta nelle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate della zona distretto Alta Val di Cecina-Valdera, unendo le aree d’intervento della Azienda USL con quelle degli Enti Locali associati.
Di seguito l'atto di costituzione della Società della Salute della Valdera:
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
REPERTORIO N.28/2018
CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CONSORZIO DI NATURA PUBBLICA DENOMINATO SOCIETÀ DELLA SALUTE “ALTA VAL DI CECINA-VALDERA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto e questo giorno diciassette del mese di settembre (17/09/2018) in Pontedera, presso la sede Municipale del Comune di Pontedera, sita in Palazzo Stefanelli in C.so Matteotti n. 37 avanti a me Dott.ssa Marzia VENTURI, Segretario Generale titolare del Comune, autorizzato per legge a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i sigg.ri:--
- Alberto FERRINI, nato a Piombino (LI) l'11 maggio 1966, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (codice fiscale n. 00165420506), con sede in Castelnuovo Val di Cecina, via Verdi,13, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Sandro CERRI, nato a Cecina (LI) il 26 febbraio 1965, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Montecatini Val di Cecina (codice fiscale n. 00344340500), con sede in Montecatini Val di Cecina, via Roma, 1, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Loris MARTIGNONI, nato a Volterra il 01 agosto 1951, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Pomarance (codice fiscale n. 00347520504), con sede in Pomarance (PI), P.zza Sant'Anna, n.1, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 14/05/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Marco BUSELLI, nato a Pisa il 05 luglio 1974, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Volterra (codice fiscale n. 00183970508), con sede in Volterra (PI), P.zza dei Priori, n.1, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 02/05/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Dario CARMASSI, nato a Pisa il 22 settembre 1978, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Bientina (codice fiscale n. 00188060503), con sede in Bientina (PI), P.zza Vittorio Emanuele II, n. 53, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Francesca DI BELLA, nata a Pontedera (PI) il 07 marzo 1983, domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Buti (codice fiscale n. 00162600506), con sede in Buti (PI), P.zza I. Danielli, 5, nella sua qualità di assessore del medesimo Comune, in virtù della delega del sindaco e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2018, conservata agli atti d’ufficio in copia conforme all’originale;--
- Giuseppe MANNUCCI, nato a Pontedera il 31 ottobre 1946, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Calcinaia (codice fiscale n. 81000390500), con sede in Calcinaia (PI), P.zza Indipendenza, 7, nella sua qualità di assessore del medesimo Comune, in virtù della delega del sindaco dell'11/09/2018 e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/04/2018, conservati in atti d’ufficio i originali;--
- Arianna CECCHINI, nata a Capannoli (PI) il 04 luglio 1974, domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Capannoli (codice fiscale n. 00172440505), con sede in Capannoli (PI), via Volterrana, 223, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2018, conservata agli atti d’ufficio ;
- Matteo CARTACCI nato a Pontedera (PI) il 31 dicembre 1985, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Casciana Terme Lari (codice fiscale n. 00138430509), con sede in Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio EmanueleII, 2 , nella sua qualità di assessore del medesimo Comune, in virtù della delega del sindaco del 14/09/2018 e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Giacomo TARRINI, nato a Pisa il 25 maggio 1968, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Chianni (codice fiscale n. 81000610501), con sede in Chianni (PI), via Della Costituente, 9, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Roberto TURINI, nato a Pontedera (PI) il 09 maggio 1966, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Lajatico (codice fiscale n. 00320160500), con sede in Lajatico (PI), via Garibaldi, 5, nella sua qualità di vice sindaco del medesimo Comune, e delegato con ordinanza sindacale n. 21 del 13/09/2018 e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Marco GHERARDINI, nato a Pontedera (PI) il 09 dicembre 1981, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Palaia (codice fiscale n. 00373580505), con sede in Palaia (PI), Piazza della Repubblica, 56, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2018, conservata agli atti d’ufficio ;
- Renzo MACELLONI, nato a Peccioli il 09 marzo 1950, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Peccioli (codice fiscale n. 00201900503), con sede in Peccioli (PI), Piazza del Popolo, 1, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Francesca BROGI, nata a Feltre (BL) il 12 febbraio 1983, domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Ponsacco (codice fiscale n. 00141490508), con sede in Ponsacco (PI), Piazza Valli, 8, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 14/05/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Simone MILLOZZI, nato a Pontedera (PI) il 21 settembre 1972, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Pontedera (codice fiscale n. 00353170509), con sede in Pontedera (PI), Corso Matteotti, 37, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Ilaria PARRELLA nata a Pontedera (PI) il 02 dicembre 1967, domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Santa Maria a Monte (codice fiscale n. 00159440502), con sede in Santa Maria a Monte (PI), P.zza Della Vittoria, 47 nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Marco BALDUCCI , nato a Pisa il 06 maggio 1978, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Terricciola (codice fiscale n. 00286650502), con sede in Terricciola (PI), via Roma, 37, nella sua qualità di assessore del medesimo Comune, in virtù della delega del sindaco del 12/09/2018 e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/05/2018, conservata agli atti d’ufficio;
- Maria Teresa DE LAURETIS, nata a Roma il 16 ottobre 1953, domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell’ Azienda U.S.L Toscana Nord Ovest (codice fiscale n. 02198590503), con sede in Pisa, via Cocchi, 7, nella sua qualità di Direttore Generale della medesima, ed in esecuzione della propria deliberazione n. 487 del 07/06/2018, conservata agli atti d’ufficio;
I comparenti della cui identità personale e veste rappresentativa io Segretario Generale sono certo
Premesso che:
- con Convenzione di cui al repertorio del Comune di Volterra n. 13282 del 20/06/2011 era stato costituito il Consorzio denominato “Società della Salute dell'Alta Val di Cecina” fra i Comuni compresi nell’ambito territoriale della Zona Distretto dell'Alta Val di Cecina e l’Azienda USL 5 di Pisa, per consentire l’esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività sanitarie territoriali, nonché di organizzazione e gestione integrata delle attività socio sanitarie di competenza dell’Azienda USL e socio assistenziali di competenza degli enti locali, come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii;
- con Convenzione di cui al repertorio del Comune di Pontedera n. 7350 del 10/03/2010 era stato costituito il Consorzio denominato “Società della Salute della Valdera” fra i Comuni compresi nell’ambito territoriale della Zona Distretto della Valdera e l’Azienda USL 5 di Pisa, per consentire l’esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività sanitarie territoriali, nonché di organizzazione e gestione integrata delle attività socio sanitarie di competenza dell’ Azienda USL e socio assistenziali di competenza degli enti locali, come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” ha disposto la fusione per unione dell’Azienda USL 5 di Pisa nella Azienda USL Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- la successiva Legge Regionale 23 marzo 2017, n. 11 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005” ha rideterminato gli ambiti territoriali delle zone distretto prevedendo, fra l’altro, l’accorpamento fra le Zone Distretto dell'Alta Val di Cecina e della Valdera con decorrenza 1° gennaio 2018;
- la medesima Legge Regionale ha previsto, altresì, che nel caso in cui nella medesima zona – distretto di nuova istituzione sussistono due società della salute, queste procedono alla fusione per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, individuando nella società della salute che rappresenta la maggiore quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le assemblee, l’ente incorporante;
- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina con Deliberazione n. 33 dell' 8 settembre 2017 ha deliberato di procedere in attuazione delle disposizione di cui alla LRT n. 11/2017 e nel rispetto delle procedure della DGRT n. 775/2017, ad una fusione per incorporazione, in applicazione degli artt. 2501 e ss. del C.C., con la Società della Salute della Valdera, individuando nella SDS Valdera l’Ente incorporante rappresentando la maggior quota della popolazione e di avviare altresì il percorso di fusione;
- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute della Valdera nella seduta del 09 ottobre 2017, con la Deliberazione n. 8 nel prendere atto della Deliberazione n. 33 del 8 settembre 2017 della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina avviava il processo di fusione dando mandato alla Giunta Esecutiva della SDS Valdera insieme alla Giunta della SDS AVC di procedere alla redazione del progetto di fusione nel rispetto dei tempi e modalità previsti dalla legge avvalendosi anche del gruppo di lavoro operativo tecnico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana Nordovest n. 893 del 15 settembre 2017;
- le Giunte Esecutive delle stesse società della salute hanno predisposto un progetto di fusione con gli elenti ed i documenti specificati dall’art. 24 della Legge Regionale n. 11/2017 citata e dalla DGRT 775/2017, depositato presso le rispettive sedi e pubblicato nei siti istituzionali;
- il progetto di fusione (corredato da elementi e documentazione prescritta) è stato sottoposto all' assemblea della SdS Valdera il giorno 30/01/2018 e all'assemblea della SdS alta Val di Cecina il giorno 29/01/2018;
il progetto di fusione in parola è stato inoltre comunicato ai consigli dei comuni soci delle società della salute che si sono espressi al riguardo con propri atti di indirizzo;
- le assemblee dei soci hanno deciso in ordine all’incorporazione attraverso l’approvazione del progetto di fusione, avvenuta nelle sedute del 15/05/2018, con deliberazione n. 7 per la SDS Valdera e deliberazione n. 13 per la SDS Alta Val di Cecina;
- tutti i Comuni partecipanti e l’Azienda USL, in applicazione delle
normative sopra richiamate, intendono procedere alla costituzione del Consorzio Società della Salute “Alta Val di Cecina-Valdera” previa fusione per incorporazione della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina nella Società della Salute della Valdera che assumerà pertanto la nuova denominazione e che opererà nel territorio della Zona Distretto di nuova istituzione Alta Val di Cecina-Valdera secondo la presente convenzione istitutiva e l’allegato statuto;
- Il progetto di fusione sono stati approvati da tutti gli Enti contraenti con i seguenti Atti:
Il Comune di Castelnuovo Val di Cecina - Delibera C.C. n.16 del 26/04/2018
Il Comune di Montecatini Val di Cecina - Delibera C.C. n.28 del 24/04/2018
Il Comune di Pomarance - Delibera C.C. n.33 del 14/05/2018
Il Comune di Volterra - Delibera C.C. n.37 del 02/05/2018
Il Comune di Bientina - Delibera C.C. n.20 del 26/04/2018
Il Comune di Buti - Delibera C.C. n.13 del 30/04/2018
Il Comune di Calcinaia - Delibera C.C. n.37 del 30/04/2018
Il Comune di Capannoli - Delibera C.C. n.23 del 28/04/2018
Il Comune di Casciana Terme-Lari - Delibera C.C. n.22 del 10/05/2018
Comune di Chianni -Delibera C.C. n.13 del 30/04/2018
Il Comune di Lajatico -Delibera C.C. n.12 del 14/05/2018
Il Comune di Palaia - Delibera C.C. n.25 del 27/04/2018
Il Comune di Peccioli - Delibera C.C. n.12 del 14/05/2018
Il Comune di Ponsacco - Delibera C.C. n.17 del 14/05/2018
Il Comune di Pontedera - Delibera C.C. n.15 del 27/04/2018
Il Comune di Santa Maria a Monte - Delibera C.C. n.34 del 23/04/2018
Il Comune di Terricciola - Delibera C.C. n.14 del 08/05/2018
L’Azienda USL Toscana Nord Ovest - Delibera C.C. n.487 del 07/06/2018
Deliberazioni tutte esecutive ai sensi di legge che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate ma acquisite agli atti del Comune di Pontedera;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Finalità della convenzione
La presente convenzione è finalizzata alla costituzione del consorzio denominato “Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera”. Esso viene costituito per fusione tramite incorporazione della pre-esistente “Società della Salute Alta Val di Cecina” nella “Società della Salute della Valdera” ed opera nell’ambito della zona distretto di nuova istituzione ai sensi della Legge Regionale 23 marzo 2017, n. 11 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005”.
Tale consorzio è costituito per assumere le responsabilità del governo della domanda e dell’offerta nelle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate della zona distretto Alta Val di Cecina-Valdera, unendo le aree d’intervento della Azienda USL con quelle degli Enti Locali associati. Le finalità e le funzioni della Società della Salute (SdS) sono riportate nel successivo art. 3 e nello statuto.
Nella presente convenzione e nell’allegato statuto sono determinate le linee per la identificazione dei seguenti elementi:
- natura del consorzio e la disciplina dei rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale;
- struttura del consorzio e le quote di partecipazione degli enti associati;
- assetto organizzativo.
Art. 2 Natura giuridica del consorzio - Enti consorziati
La Società della Salute della Salute (SdS) “Alta Val di Cecina-Valdera” (Zona Alta Val di Cecina-Valdera) ha natura pubblica essendo istituita ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 71 bis della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli enti che partecipano al consorzio sono: l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e i Comuni di: Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola.
È consentito l'ingresso nella Società della Salute di altri enti locali compresi nell’ambito territoriale della zona-distretto Alta Val di Cecina-Valdera con la presa d'atto dell'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata.
Art. 3 Società della salute: finalità e funzioni
La Società della Salute esercita funzioni di:
- a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello
essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con l’azienda sanitaria in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c) organizzazione e gestione delle attività socio- sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
- e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati .
La società della salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui alla lettere a), b) ed e).
Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, con riferimento alle funzioni di cui alle lettere c) e d) i contenuti minimi, i tempi e le modalità con cui la SdS assicura la gestione diretta:
- con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali.
Fatto salvo quanto previsto al capoverso sopra la società della salute gestisce
unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui alle lettere c) e d), nei contenuti minimi, tempi e modalità previsti al medesimo capoverso, in forma diretta oppure:
- tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale per le attività di cui alla lettera c);
- tramite convenzione con uno degli enti contraenti per le attività di cui alla lettera d). 3. Fatto salvo quanto previsto alla lettera c), la gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall’Azienda Sanitaria tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività.
Nell’esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura:
- a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;
- b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;
- c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;
- d) l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni.
Art. 4 Durata
La SdS ha durata a tempo indeterminato, salvo suo eventuale scioglimento che si verifica ai sensi di legge.
Art. 5 Organi
Gli organi della SdS sono i seguenti:
- l' Assemblea dei Soci
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Direttore
- il Revisore Unico.
Composizione, modalità di funzionamento, attribuzioni e funzioni degli organi sono riportate nello statuto allegato alla presente convenzione istitutiva.
Art. 6 Modalità di rappresentanza degli Enti consorziati e quote di Partecipazione dei Soci
Ciascuno degli Enti consorziati partecipa alla Assemblea dei soci con un proprio
rappresentante.
L'Assemblea dei soci è quindi composta da 18 membri, identificati nei 17 Sindaci o componenti delle giunte (assessori) opportunamente designati e nel Direttore Generale dell’Azienda USL o da un componente della Direzione Aziendale delegato. Nel caso in cui vengano costituiti enti locali diversi dai Comuni, parteciperanno all’Assemblea i rispettivi Presidenti o delegati.
Ogni rappresentante ha diritto di voto e interviene con la propria quota di partecipazione.
Le quote di partecipazione risultano così suddivise:
- All'Azienda USL partecipante sono attribuite una rappresentanza e l'espressione di un voto pari ad un terzo del totale.
- Agli Enti locali partecipanti sono attribuiti i restanti due terzi ripartiti esclusivamente in base alla popolazione residente in ciascun comune consorziato alla data del 31/12/2016 come da tabella seguente:
Enti consorziati
|
Popolazione al 31/12/2016 | Quota di partecipazione % |
Il Comune di Castelnuovo Val di Cecina | 2.215 | 1,05 |
Il Comune di Montecatini Val di Cecina | 1.717 | 0,82 |
Il Comune di Pomarance | 5.842 | 2,78 |
Il Comune di Volterra | 10.410 | 4,96 |
Il Comune di Bientina | 8.250 | 3,93 |
Il Comune di Buti | 5.683 | 2,71 |
Il Comune di Calcinaia | 12.476 | 5,94 |
Il Comune di Capannoli | 6.346 | 3,02 |
Il Comune di Casciana Terme-Lari | 12.554 | 5,98 |
Il Comune di Chianni | 1.366 | 0,65 |
Il Comune di Lajatico | 1.337 | 0,64 |
Il Comune di Palaia | 4.603 | 2,19 |
Il Comune di Peccioli | 4.747 | 2,26 |
Il Comune di Ponsacco | 15.557 | 7,41 |
Il Comune di Pontedera | 29.267 | 13,93 |
Il Comune di Santa Maria a Monte | 13.118 | 6,25 |
Il Comune di Terricciola | 4.522 | 2,15 |
Totale Enti Locali | 140.010 | 66,67 |
Azienda USL Toscana Nord Ovest | 33,33 | |
Totale | 100 |
L'Assemblea dei Soci procede alla revisione annuale delle quote di partecipazione, in base alla popolazione residente in ciascun Comune Consorziato alla data del 31.12 dell'anno immediatamente precedente.
Art. 7 Risorse, Patrimonio e Capitale di dotazione
Il finanziamento della SdS avviene tramite conferimento delle risorse, da parte degli Enti consorziati, necessarie all’espletamento delle funzioni previste dalla LR 40/2005 e smi, nonché degli interventi relativi alla non autosufficienza e disabilità di cui alla legge regionale n. 66/2008, per i quali i Comuni concorrono, con risorse proprie.
Il finanziamento sarà altresì costituito:
- dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal PSSIR, finalizzata a finanziare le attività individuate dal medesimo piano per lo svolgimento delle funzioni di assistenza socio sanitaria ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal suddetto piano;
- dalla quota del fondo sociale regionale, determinata dal PSSIR, finalizzata a finanziare le attività individuate dal medesimo piano per lo svolgimento delle funzioni di assistenza sociale stabilite ai sensi degli indirizzi contenuti nel suddetto piano;
- dai conferimenti degli Enti consorziati o dai trasferimenti previsti nelle convenzioni (quote capitarie per i Comuni);
- da risorse destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dagli Enti locali consorziati;
- da eventuali contributi degli Enti consorziati, della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- da altre risorse che affluiscono a seguito dell’erogazione dei servizi od a seguito di finanziamenti di terzi per attività rientranti nelle finalità della SdS;
- da accensione di prestiti;
- dalla vendita di servizi ad altri soggetti pubblici;
- dalle quote di compartecipazione degli utenti;
- da prestazioni a nome e per conto di terzi;
- da rendite patrimoniali;
- da altri proventi, erogazioni, risorse, trasferimenti, lasciti e donazioni ad essa specificamente e a qualsiasi titolo disposti;
- delle quote relative al costo del personale che transiterà alle dipendenze della Società della Salute.
L’Azienda USL, contestualmente all’adozione del proprio bilancio preventivo economico annuale, presenta alla Società della Salute il documento che evidenzia le risorse determinate per la Zona Distretto Alta Val di Cecina-Valdera che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale.
Per quanto riguarda le quote capitarie dei Comuni, onde consentire un progressivo allineamento degli attuali livelli differenziati nelle pre esistenti SS.dd.SS., queste saranno suddivise in un livello base eguale per tutti gli enti locali, corrispondenti a servizi omogenei, nonché in una parte variabile corrispondente a servizi aggiuntivi.
La determinazione delle quote capitarie e le modalità di erogazione saranno determinate con atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci.
In fase transitoria di prima applicazione e comunque non oltre diciotto mesi a decorrere dalla data di fusione, rimangono valide la attuali modalità di assegnazioni/trasferimenti da parte dei Comuni, così come gli altri finanziamenti assegnati saranno ripartiti tra Alta Val di Cecina e Valdera, secondo le modalità già in essere nelle SS.dd.SS. confluite, dando atto della necessità di tenuta di contabilità separate per gli ex ambiti territoriali Alta Val di Cecina e Valdera, salvo poi redigere un unico bilancio.
Per quanto attiene all’assistenza sanitaria territoriale, ad esclusione di quella di cui al comma 3, lettera c) dell’art. 71bis della LR 40/2005 e smi, le relative risorse restano attribuite all’Azienda USL, con vincolo di destinazione per la zona-distretto, relativamente ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) territoriali, secondo la programmazione della SdS .
I beni immobili e gli altri beni degli Enti Locali e dell'Azienda Sanitaria che sono funzionali allo svolgimento dell'attività della Società della Salute sono concessi alla stessa in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del Consorzio. Rimangono in essere le modalità di gestione pre-esistenti, per tutto il tempo necessario alla definizione delle modalità previste dalla legge.
Art. 8 Personale
La dotazione organica e le professionalità necessarie alla SdS sono individuate in sede di Regolamento di organizzazione, sulla base di una analisi delle necessità tecniche ed amministrative.
In via transitoria il personale necessario al funzionamento è assicurato prioritariamente dagli Enti consorziati.
Le risorse umane necessarie al funzionamento ed alla produzione od erogazione delle prestazioni della SdS sono messe a disposizione prioritariamente dagli Enti consorziati secondo modalità ed istituti che sono definiti da apposite intese o accordi.
In particolare, tutto il personale dell’Azienda USL, qualora assegnato od in servizio presso la Zona Distretto deve intendersi, senza altre formalità, assegnato in quota parte alla SdS per le funzioni e le attività di competenza della stessa.
Nel caso di indisponibilità presso gli Enti consorziati ed a seguito di esito negativo delle relative procedure, la SdS può procedere ad assumere proprio personale, secondo le procedure previste per gli enti e le aziende del SSN. In tal caso, ovvero in caso di assunzioni per trasferimenti di mobilità, al personale dipendente della SdS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale, sia per le due aree della dirigenza, sia per il comparto non dirigente.
La Giunta Esecutiva, su proposta del Direttore, approva ogni anno l’aggiornamento del programma triennale del fabbisogno di personale, intendendo tale sia il proprio personale, sia quello proveniente dagli Enti Consorziati, tenendo conto delle disponibilità di bilancio. La programmazione deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse.
In caso di trasferimento alla SdS di funzioni aggiuntive gli enti associati provvedono al trasferimento delle relative risorse umane e finanziarie.
La SdS promuove e valorizza la formazione continua ed integrata e l’aggiornamento permanente del personale finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
La SdS, per la prevenzione e protezione della salute dei lavoratori, ottempera a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle normative vigenti in materia.
Art. 9 Coperture assicurative
Le coperture assicurative relative al personale assegnato funzionalmente dagli Enti consorziati, agli immobili e agli impianti dati in comodato, nonché la copertura per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi connessi alle attività e ai servizi svolti dal consorzio in immobili concessi in uso dagli Enti consorziati, è garantita dagli enti stessi mediante le polizze assicurative in essere con le rispettive compagnie di assicurazione, previo accordo con le stesse.
Art. 10 Statuto
Lo Statuto è l’atto che contiene le norme sull’organizzazione e sul funzionamento della SdS, in particolare disciplina la struttura e le funzioni, le modalità di organizzazione, il rapporto con gli enti che la costituiscono, il raccordo tra SdS e comunità locali per una programmazione condivisa delle azioni, le procedure per una gestione condivisa, efficace e trasparente delle attività.
Nello Statuto sono altresì definiti gli atti fondamentali che la SdS deve obbligatoriamente adottare, incluso il Regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti interni. Lo Statuto della SDS Alta Val di Cecina-Valdera si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
Art. 11. Informazione e vigilanza
Gli amministratori dei Comuni o Enti Locali consorziati e la Direzione dell’Azienda USL, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutti gli altri dati, notizie ed informazioni in possesso della SdS utili all'esercizio del mandato.
L'informazione si attua attraverso la tempestiva messa a disposizione dell'elenco degli atti deliberativi degli organi collegiali di governo e attraverso la trasmissione o la pubblicazione sul sito web della Società della Salute degli atti fondamentali del Consorzio.
Resta fermo, da parte dell’utenza, il ricorso all’accesso civico, a quello generalizzato ed all’accesso documentale.
La vigilanza degli Enti consorziati è finalizzata, in modo particolare, alla verifica della corretta esecuzione, da parte della SdS, degli indirizzi formulati dagli enti contraenti.
Il Consorzio SdS è tenuto a informare gli Enti consorziati medianti apposite comunicazioni o consultazioni dirette.
Art. 12 Controversie tra gli Enti consorziati
Ogni controversia tra gli Enti consorziati derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente convenzione e dello statuto allegato, verrà rimessa alle determinazioni della competente autorità giudiziaria.
Art. 13 Disciplina organizzativa
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale, fino all’adozione dei regolamenti consortili previsti dallo statuto, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti della SdS incorporante “SdS della Valdera”.
In sede di primo impianto, sino a nuova decisione dell’Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, la SdS conferma la gestione in forma indiretta mediante convenzione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la gestione dei servizi e delle attività, sia per l’attività sociosanitaria, sia per quella dell’assistenza sociale.
Al fine di promuovere per le finalità di cui all’articolo 21 comma 2 bis della LRT 40/2005 e s.m.i. la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali, è mantenuta una articolazione territoriale istituita ai sensi dell'Art. 22 c. 2 della LRT n. 11/2017 volta a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.
L’articolazione di cui al comma precedente, sarà strutturata con il contestuale mantenimento delle Unità Funzionali pre-esistenti.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente convenzione istitutiva, approvata dai competenti organi degli Enti contraenti, entra in vigore il 17/09/2018, data della sottoscrizione della presente convenzione.
La data a decorrere dalla quale le operazioni delle SdS partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della SdS incorporante, retroagisce al primo gennaio 2018.
Con apposito provvedimento degli Enti aderenti, ai sensi dello Statuto della SDS Valdera e dello SDS Alta Val di Cecina, è stato espresso parere sulla presente convenzione, congiuntamente allo Statuto che si allega, quale parte integrante sotto la lettera “A”.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del consorzio medesimo. Le parti mi dispensano dalla lettura dellìallegato.
E richiesto io, Segretario generale del Comune di Pontedera, ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi meccanici su 21 (ventuno) pagine complete e parte della ventiduesima e che, previa lettura datane alle parti, lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà ed è stato dalle stesse firmato a margine dei fogli intermedi e sottoscritto, unitamente all'allegato, con me Segretario generale rogante come appresso:
Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Comune di Montecatini Val di Cecina
Comune di Pomarance
Comune di Volterra
Comune di Bientina
Comune di Buti
Comune di Calcinaia
Comune di Capannoli
Comune di Casciana Terme Lari
Comune di Chianni
Comune di Lajatico
Comune di Palaia
Comune di Peccioli
Comune di Ponsacco
Comune di Pontedera
Comune di S. Maria a Monte
Comune di Terricciola
Azienda U.S.L. Toscana Nord
Segretario Rogante
Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa