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Movida a Pisa, ordinanza antivetro e limitazioni alla vendita di alcol

No all’abuso di alcool e alla dispersione dei contenitori di vetro: questi gli obiettivi dell’ordinanza emanata dal Sindaco di Pisa. «Il provvedimento si inserisce all’interno di una strategia condivisa con le istituzioni pisane e le associazioni di categoria per limitare gli eccessi della movida – spiega il primo cittadino – con le iniziative complementari dei Cavalieri senza Vetro, i volontari che “scambiano” le bottiglia col bicchiere di plastica e informano i giovani sigli effetti dell’alcol con alcoltest e simulatore di guida, e le Notti dei Cavalieri, un programma con decine di eventi culturali in un mese. Contemporaneamente bisogna continuare e aumentare i controlli contro il commercio abusivo, come quelli fatti dalla Polizia Municipale che recentemente ha permesso di chiudere un deposito di birra che veniva messa in vendita abusivamente».

Per gli esercizi che vendono alcool da asporto, come minimarket ed esercizio di vicinato, divieto di vendita dalle 21 alle 7 (e non più dalle 24 come da legge nazionale) e divieto di refrigerazione degli alcolici. Per gli esercizi di somministrazione come bar e pub l’obbligo, sempre dopo le 21, di servire l’alcool in bicchieri di carta o plastica se questo viene consumato all’esterno delle pertinenze del locale (con pertinenze si intendono anche i dehors autorizzati). L’ordinanza è emanata sulla base del decreto Minniti: è non contingibile e urgente, cioè permette al Sindaco di intervenire su questioni di sicurezza urbana previste o prevedibili, a differenza delle precedenti ordinanze. Ha validità 30 giorni (il limite massimo previsto dal decreto), dal 1 al 30 giugno, e potrà essere prorogata. Nei prossimi giorni entrerà inoltre in vigore l’ordinanza per il divieto di introdurre vetro e lattine in piazza dei Cavalieri durante gli eventi.

L’area dell’applicazione dell’ordinanza a nord va da piazza dei miracoli ai lungarni, a sud dai lungarni alla stazione. Nello specifico. Zona nord: piazza Mazzini, via Santa Bibbiana, via Giusti, via Verdi, piazza San Paolo all’Orto, via San Francesco, via Santa Cecilia, piazza Martiri della Libertà, piazza Santa Caterina, via Santa Caterina, via Carlo Fedeli, via Cardinale Maffi, piazza Arcivescovado, piazza del Duomo, via Roma, lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo. Zona stazione centrale: piazza della Stazione; viale Antonio Gramsci; via Pietro Mascagni, dal numero civico 2 al numero civico 24 e dal numero civico 9 al numero civico 27; via Benedetto Croce, da via Gian Battista Queirolo a Piazza Vittorio Emanuele II (piazza Vittorio Emanuele II esclusa); via Gian Battista Queirolo da numero civico 3 a numero civico 25; via Francesco Bonaini, da numero civico 90 a numero a numero civico 108 e da numero civico 85 a numero civico 125; via Filippo Corridoni, da via Colombo a Piazza della Stazione; nelle aree di cui sopra si intendono compresi anche i loggiati e le Gallerie A e B di viale Gramsci, ed i loggiati della Stazione Centrale.

Se un esercizio viola una norma dell’ordinanza, ha una sanzione di 100 euro, in caso di reiterata inosservanza del divieto è prevista la sospensione temporanea dell’attività dell’esercizio

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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