Risparmiatori Banca Etruria: per Giudici di merito e Consob le 'new-bank' rispondono dei danni
Buone notizie per i risparmiatori travolti dal crack del Decreto “Salvabanche”: dalle ultime sentenze di merito in tema di responsabilità degli enti ponte (le c.d. new-bank che hanno incorporato le ormai tristemente note Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti) emerge un quadro molto incoraggiante che conduce ad una nuova strada, meno tortuosa ed incerta, per ottenere il risarcimento del danno sofferto. Difatti, i giudici di merito hanno ritenuto in più occasioni di dichiarare la legittimazione passiva delle Banche subentrate per tutte le obbligazioni risarcitorie o ripetitorie pregresse non ancora azionate e, specificamente, per le obbligazioni derivanti dagli illeciti e dagli inadempimenti nell'attività di negoziazione delle azioni e delle obbligazioni subordinate.
Da ultimo, il Tribunale di Milano con sentenza n. 11173/2017 ha dichiarato la legittimazione passiva dell’ente-ponte “Nuova Banca delle Marche” e per esso dei successivi aventi causa (UBI Banca), poiché a tale vicenda si applicherebbe l' art. 58 D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario, T.U.B.), con la conseguenza che, al cessionario, si trasferirebbe anche l’obbligazione di natura sanzionatoria per illecito precontrattuale della banca cedente (conf. Cass. 22199/2010). Inoltre, anche ai sensi del D.lgs 180/2015, dovrebbe ritenersi acclarata la trasmissione di tutti i rapporti, attivi e passivi, dalla banca in default all’ente-ponte, con esclusione solo di talune categorie di rapporti, tra i quali non rientrerebbe tuttavia il debito da illecito extracontrattuale o precontrattuale da violazione del T.U.F..
Sulla stessa linea anche l'ordinanza del 31.10.17 del Tribunale di Ferrara, che ha condannato la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.(l'ente ponte creato dopo la risoluzione della vecchia Carife) al risarcimento di tutti i danni subiti da un risparmiatore. Un'ennesima conferma arriva anche dal nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) con la recentissima decisione n. 170 del 9 gennaio 2018 ove, pur rigettando nel merito per differenti motivi il ricorso dei risparmiatori, viene tuttavia appurata la legittimazione passiva dei c.d. enti-ponte. In sostanza, secondo la più recente giurisprudenza di merito, se è vero che le cessioni fra bad bank e good bank escludono i titoli travolti dalla risoluzione, tuttavia la legge che ha disciplinato la vicenda non ha previsto alcuna limitazione circa il passaggio alla nuova banca delle pretese risarcitorie relative al danno derivato da un inadempimento della banca rispetto agli obblighi stabiliti dal T.U.F. e dal Regolamento Intermediari, con particolare riguardo agli obblighi informativi.
Concretamente ciò vuol dire che i risparmiatori esclusi dalla severa procedura di rimborso, la quale poneva requisiti molto stringenti per l'accesso, possono ora rivolgersi contro le nuove banche, le quali hanno la capacità patrimoniale per poter soddisfare i creditori: una nuova strada si apre con forza per la tutela dei cittadini e dei risparmiatori coinvolti nel crack del decreto “salvabanche”. Assobond, come sempre, continuerà ad assistere i risparmiatori per aiutare ad ottenere il risarcimento del danno sofferto, rivolgendosi contro i soggetti che hanno la capacità patrimoniale per rimborsare i cittadini coinvolti, sul solco della più recente giurisprudenza. Per tale ragione Assobond fornirà assistenza gratuita a tutti coloro i quali chiederanno il suo aiuto, analizzando la posizione individuale ed assistendo ciascun risparmiatore nelle iniziative più opportune.
Fonte: ASSOBOND