
La legge regionale 47/1991 (Norme sul l'eliminazione delle barriere architettoniche) e successive modifiche fornisce le direttive "per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività".
Per questo da una parte prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili mediante finanziamento della Regione con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio; dall'altra, al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere, elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi a livello territoriale di zona e prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 72/1997.
Secondo la legge 47/1991 sono i singoli comuni che devono sia provvedere alla concessione dei contributi alle persone disabili per il superamento delle barriere nelle proprie abitazioni attingendo alle somme stanziate dalla Regione sia predisporre i programmi operativi di intervento sul territorio comunale, preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico, provvedendo ad approvarli prima dell'approvazione del bilancio previsionale.
L'elaborazione di tali programmi può essere effettuata con la collaborazione delle associazioni a tutela dei disabili più rappresentative sul territorio. Per la realizzazione degli interventi i comuni sono tenuti a destinare il 10% dei proventi annuali derivanti dai Permessi di costruire e dalle SCIA, dalle sanzioni in materia urbanistica e edilizia, dalle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.
La normativa precisa inoltre che "la concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria è vincolata all'inclusione nei programmi ... delle opere e degli interventi riferiti al campo d'applicazione della presente legge" (art. 9, c. 7). I programmi, oggi chiamati con una terminologia più precisa ed efficace Piani per l'Accessibilità, risultano quindi strumenti obbligatori per disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia del territorio comunale in conformità al Piano Strutturale.
Il Comune di Serravalle Pistoiese ne è dotato? Per questo abbiamo presentato una interpellanza interrogando in merito il Sindaco e l'Assessore di competenza. Abbiamo domandato inoltre in quale importo si possa quantificare nel triennio 2014-2015-2016 il 10% delle entrate annuali dovute ai permessi di costruire, alle SCIA e alle altre sanzioni previste dalla legge, che sono sempre cifre molto elevate; quali opere il Comune abbia eventualmente realizzato con tali risorse a favore dei cittadini disabili nello stesso periodo di riferimento; se al fine di favorire la redazione di un piano comunale il più possibile rispondente alle loro necessità non risulti opportuno costituire stabilmente, sull'esempio dei sei comuni pistoiesi coinvolti nel percorso di ricerca promosso dalla Regione e dalla Provincia di Pistoia negli anni 2008-2011, un Laboratorio per l'Accessibilità munito di relativo regolamento che definisca e disciplini ambiti di studio, obiettivi, compiti e responsabilità dei componenti. Così potremo finalmente misurare con i fatti concreti, e non con le parole, l'impegno della Giunta Mungai a favore dei disabili di Serravalle Pistoiese.
Fonte: Elena Bardelli, consigliere comunale FdI-AN
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